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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2004 n. 6

Art. 3
Funzioni delle Province e dei Comuni
1. La Regione esercita di concerto con le Province e i Comuni costieri le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2.
2. I Comuni approvano, con le procedure di cui all'art. 34 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 ed in conformità alle direttive regionali di cui al comma 2 dell'art. 2, un piano dell'arenile costituente piano operativo comunale (POC) avente ad oggetto la regolamentazione delle trasformazioni dell'arenile, delle costruzioni esistenti, la dotazione delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature in precario necessarie per l'attività turistica.
3. Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'art. 42 del Codice della Navigazione, delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;
b) pulizia degli arenili;
c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale;
d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;
e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.
4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente. Le Province e i Comuni forniscono, altresì, alla Regione i dati e le informazioni da essa richiesti in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge.
5. Qualora la Provincia o il Comune richiedano la concessione relativamente ad un bene demaniale per il quale essi risultano autorità concedente ai sensi del presente articolo, la relativa concessione è rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, alla quale deve essere presentata la domanda.

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