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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

Art. 3

(modificata lett. c) comma 3 da art. 78 L.R. 27 giugno 2014 n. 7, sostituito intero articolo da art. 2 L.R. 29 dicembre 2015 n. 25, infine modificato comma 2 da art. 72 L.R. 21 dicembre 2017 n. 24)

Funzioni dei Comuni
1. La Regione, sentiti i Comuni costieri e gli enti interessati, esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d).
2. I Comuni approvano, con le procedure di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge regionale sulla tutela e l'uso del territorio ed in conformità alle direttive regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, il Piano dell'arenile, avente ad oggetto la regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica. Le previsioni del piano dell'arenile si attuano con intervento diretto.
3. Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'articolo 42 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;
b) pulizia degli arenili;
c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale, fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-bis), della presente legge;
d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;
e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.
4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente.
5. Il Comune può riservare a se stesso, per fini di interesse pubblico, aree del demanio marittimo, nel rispetto delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.
6. Qualora il Comune intenda utilizzare le predette aree per finalità diverse da quelle indicate nel comma 5, la relativa concessione è rilasciata dalla Regione.

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