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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

Art. 9 bis
Cabina di regia per il distretto turistico della costa emiliano-romagnola
1. La Regione Emilia-Romagna assume il principio del coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione della normativa in materia di Distretto turistico balneare come necessario presupposto per gli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa ad esso correlati.
2. È istituita una Cabina di regia, quale organo consultivo, avente la funzione di individuare semplificazioni normative ed altre norme di agevolazione amministrativa strettamente correlate alle specifiche esigenze dei Comuni del Distretto turistico balneare, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 17 gennaio 2014 (Istituzione del Distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola). La Cabina può altresì proporre misure di carattere organizzativo finalizzate a migliorare l'efficienza delle amministrazioni coinvolte.
3. La Cabina di regia propone alla Giunta regionale le innovazioni normative di cui al comma 2 al fine della loro verifica e sperimentazione, anche nella prospettiva di un eventuale allargamento ad altre zone del territorio regionale.
4. La Cabina di regia è composta dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, che la presiede, dall'Assessore regionale competente in materia di affari istituzionali e legislativi, dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia ed urbanistica, dall'Assessore regionale competente in materia di sicurezza territoriale, nonché dai sindaci dei Comuni del distretto e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. I prefetti delle province costiere dell'Emilia-Romagna, sottoscrittori dei protocolli d'intesa preliminari all'istituzione del distretto turistico balneare, sono invitati permanenti.
5. La Giunta regionale, su proposta della Cabina di regia, individua:
a) un nucleo tecnico, composto da dirigenti e funzionari regionali e delle altre amministrazioni coinvolte a supporto dell'istruttoria e dell'elaborazione delle proposte di cui al comma 2;
b) una sede di confronto congiunto con le rappresentanze delle categorie economiche e sociali, nonché con le organizzazioni sindacali, del territorio costiero.
6. La legge regionale, a garanzia della certezza dei rapporti giuridici e della coerenza con le altre azioni regionali di semplificazione, disciplina gli ambiti di applicazione delle misure procedimentali ed agevolative costituenti attuazione delle previsioni connesse al Distretto turistico balneare, fatta salva la disciplina dello Stato nelle materie di propria competenza.
7. La partecipazione ai lavori della Cabina di regia e degli organismi di cui al comma 5 non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.

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