Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 21/12/2017 | ||
2. | 29/12/2015 | ||
3. | 27/06/2014 | ||
4. | 27/06/2014 | ||
5. | 18/02/2005 | ||
6. | 18/02/2005 | ||
7. | 25/03/2004 | ||
8. | 03/06/2002 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2019
LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE
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Art. 7 bis.
(aggiunto da art. 30 L.R. 26 luglio 2007 n. 13)
Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di preservare e incrementare le risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica individuate o individuabili con proprio provvedimento, è autorizzata a predisporre un'attività volta al monitoraggio quali/quantitativo del contesto ambientale e della risorsa alieutica.
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna può stipulare contratti di servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza.
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Art. 8 bis
(aggiunto da art. 1 L.R. 23 luglio 2009 n. 8)
Classificazione delle aree del demanio marittimo regionale
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" tutte le aree demaniali marittime turistico ricreative ricadenti nei comuni costieri, ai fini della riscossione dei relativi canoni, sono classificate secondo le specifiche di cui all'allegato A (Classificazione di normale ed alta valenza turistica) della presente legge. Le aree classificate ad alta valenza turistica ricadono nel litorale dei seguenti comuni:
a) Comune di Ravenna;
b) Comune di Cervia;
c) Comune di Cesenatico;
d) Comune di Rimini;
e) Comune di Riccione.
2. I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n.494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 253, della legge 296 del 2006 ed in conformità a quanto disposto dal presente articolo.
3. La Giunta, considerando la particolarità della realtà della nostra Regione in relazione all'attuazione dei piani dell'arenile nella determinazione dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 253, della legge 296 del 2006, approva direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, con proprio atto deliberativo da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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