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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11

NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 24 giugno 2003

Art. 3
Formazione ed obblighi del personale alimentarista
1. La formazione del personale alimentarista è finalizzata a rafforzare comportamenti igienicamente corretti ed a sviluppare conoscenze in ordine al proprio stato di salute ed ai collegati pericoli di trasmissione di malattia attraverso gli alimenti.
2. Il personale alimentarista che svolge mansioni individuate, dall'atto deliberativo di cui al comma 4, come a rischio ai fini della possibile trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia di igiene degli alimenti ed al possesso del relativo attestato, secondo le modalità disciplinate dal medesimo atto deliberativo.
3. L'attività di formazione e di aggiornamento svolta nei confronti del personale alimentarista ai sensi del presente articolo costituisce livello ulteriore dei Livelli Essenziali di Assistenza stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza).
4. La Giunta regionale, entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con proprio atto:
a) le mansioni a rischio ai fini dell'individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi di formazione, sulla base dei dati epidemiologici e della concreta associazione fra ruolo ricoperto nel processo produttivo e rischi di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, tenendo conto anche delle situazioni di temporaneità tipiche del volontariato in occasione di sagre e feste popolari;
b) i contenuti, le modalità di svolgimento e la periodicità dei corsi formativi e di aggiornamento in relazione alle diverse tipologie di attività svolte dal personale alimentarista di cui alla lettera a), individuando i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione e l'aggiornamento, nonché a rilasciare la relativa attestazione;
c) le modalità ed i tempi di attivazione dei corsi di formazione ed aggiornamento, al fine di regolare la fase transitoria di progressiva sostituzione del libretto di idoneità sanitaria con l'attestato di formazione;
d) la possibilità di effettuare direttamente sul posto di lavoro la formazione mediante personale qualificato, ovvero nell'ambito della applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 Sito esterno (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), nonché con sistemi di formazione a distanza;
e) la possibilità di intendere soddisfatto il requisito dell'avvenuta formazione con il possesso di specifici titoli di studio, fatti salvi gli aggiornamenti di cui alla lettera b).

Note del Redattore:

Con sentenza 26 maggio 2004 n. 162, pubblicata nella G.U. del 9 giugno 2004, n. 22, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 della presente legge, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato in cancelleria il 25 agosto 2003.

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