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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11

NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 24 giugno 2003

Art. 5
Obblighi del responsabile dell'industria alimentare
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del 1997 Sito esterno, il responsabile dell'industria alimentare deve adibire alle mansioni a rischio di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il personale alimentarista in possesso della attestazione comprovante l'avvenuta formazione coerente con il tipo di attività svolta.

Note del Redattore:

Con sentenza 26 maggio 2004 n. 162, pubblicata nella G.U. del 9 giugno 2004, n. 22, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 della presente legge, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato in cancelleria il 25 agosto 2003.

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