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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 94 del 30 giugno 2003

Art. 48
Partecipazione sociale. Consulte regionali
1. La Regione assume la partecipazione sociale quale elemento portante per il sistema formativo e la favorisce anche attraverso l'istituzione di consulte regionali, con funzioni propositive e consultive, che costituiscono sedi di rappresentanza di secondo livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriali e nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
2. A tal fine, è istituita la consulta regionale degli studenti, composta dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 Sito esterno (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche).
3. È istituita altresì la consulta regionale dei genitori, composta da tre rappresentanti per provincia dei presidenti dei Consigli di circolo e di istituto, designati secondo modalità dagli stessi individuate, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni ordine e grado di scuola.
4. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con proprio atto definisce le modalità di costituzione delle consulte di cui ai commi 2 e
3. Si applicano ai componenti di dette consulte le disposizioni in materia di rimborsi e compensi per la partecipazione a tali organi, secondo la vigente normativa regionale.
5. Al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze, di innovazioni didattiche e di progettualità di eccellenza, presente nel sistema formativo, quale contributo di arricchimento alla programmazione regionale, la Giunta regionale promuove sedi di ascolto, di partecipazione e di consultazione rivolte ai protagonisti di tali esperienze, in particolare ai docenti, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro e di organismi tecnici e scientifici.
6. La Giunta regionale attiva altresì modalità di partecipazione con gli organismi di formazione professionale accreditati, operanti a livello regionale.
7. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 della presente legge, la Giunta regionale, in relazione alle tematiche inerenti l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, acquisisce pareri e proposte formulati dalla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili).

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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