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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 94 del 30 giugno 2003

Sezione III
Finanziamento delle attività e sistema informativo
Art. 13
Finanziamento dei soggetti e delle attività
1. Le attività delle istituzioni scolastiche autonome, di cui al capo III, possono essere finanziate direttamente o tramite avvisi pubblici, secondo criteri individuati dall'ente competente.
2. La Regione e le Province provvedono alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento. La Regione e le Province selezionano i soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica. I requisiti dei soggetti destinatari di finanziamenti regionali sono stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal Consiglio regionale.
3. La Regione sostiene sia l'offerta organizzata di servizi sia la domanda individuale delle persone, mediante modalità stabilite dalla Giunta regionale, utilizzando di norma:
a) avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti;
b) avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori;
c) appalti pubblici di servizio.
Art. 14
Assegni formativi
1. La Regione e le Province favoriscono l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo. A tal fine, la Regione approva appositi elenchi contenenti le offerte formative validate secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.
Art. 15
Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finanziati
1. Tutte le attività finanziate sono oggetto, da parte della Regione e degli enti locali, secondo le rispettive competenze di programmazione, di valutazione preventiva, controllo, monitoraggio e valutazione successiva, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.
Art. 16
Sistema informativo
1. La Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, settori specifici ed interconnessi dedicati all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. Tali settori sono finalizzati, ciascuno nel proprio ambito, alla realizzazione delle azioni di:
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
b) supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa;
c) gestione, monitoraggio e controllo delle attività;
d) raccolta e conservazione delle certificazioni.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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