Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 94 del 30 giugno 2003

Capo IV
Programmazione generale e territoriale
Art. 44 (1)
Programmazione generale
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:
a) le linee di programmazione e gli indirizzi, di norma triennali, per il sistema formativo e per l'inserimento al lavoro, con individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle linee d'intervento, nonché del quadro delle risorse finanziarie e dei criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli enti locali;
b) gli indirizzi generali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa;
c) i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche;
d) gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente legge. (2)
2. La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare competente, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente, gli standard regionali per la formazione professionale, di cui all'articolo 32, volti a rafforzare l'identità di tale componente del sistema ed a garantire che le prestazioni fondamentali previste dalla presente legge siano fruite in condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed elevate su tutto il territorio regionale. Definisce altresì gli standard qualitativi delle azioni in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, dei tirocini e dell'alternanza scuola-lavoro.
3. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal Consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresì la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, in particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo degli interventi.
4. Competono alla Giunta regionale, per gli interventi di cui alla presente legge, le funzioni amministrative relative:
a) alla sperimentazione ed all'avvio di attività innovative quanto alle metodologie o alle tipologie di utenti ed alla verifica delle condizioni di omogeneità e adeguatezza per la relativa messa a regime;
b) alla programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;
c) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5;
d) alla definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione degli interventi di propria competenza.
5. La Giunta regionale determina altresì il calendario scolastico ed i relativi ambiti di flessibilità.
6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalla Regione a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale previsti dalla presente legge.
7. Competono alla Regione il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le proprie funzioni, nonché la valutazione degli esiti del sistema formativo.
Art. 45
Programmazione territoriale
1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonché delle compatibilità finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalle leggi vigenti, ed in particolare dal decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno e dalla presente legge.
2. A tal fine, le Province e i Comuni, avvalendosi delle analisi dei fabbisogni professionali e formativi svolte a livello nazionale e locale, in via prioritaria di quelle realizzate dagli enti bilaterali, individuano la domanda di formazione espressa dal territorio attraverso la concertazione con le parti sociali e la consultazione con l'associazionismo, con le famiglie e con gli altri soggetti interessati.
3. La funzione di programmazione in materia di formazione professionale, realizzata anche in integrazione con l'istruzione, è di competenza delle Province che la esercitano mediante programmi per l'offerta formativa, di norma triennali.
4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti l'istruzione, comprensivi dei servizi di supporto per gli allievi disabili o in situazione di svantaggio, di azioni di sostegno a progettazioni innovative delle istituzioni scolastiche, anche in collegamento con il territorio, di iniziative di educazione degli adulti, di interventi di orientamento scolastico e professionale, di azioni per promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola, nonché di interventi per la prevenzione dell'abbandono dei percorsi formativi.
5. Le Province e i Comuni, nel rispetto delle competenze e delle compatibilità finanziarie di cui al comma 1, predispongono, sentite le istituzioni scolastiche interessate, i piani di organizzazione della rete scolastica, comprendenti anche le azioni di istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, in modo che la collocazione e l'articolazione delle stesse garantiscano pari opportunità di fruizione dell'offerta formativa sull'intero territorio e l'utilizzo, l'organizzazione e la gestione ottimali degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi per l'accesso. Tali piani possono riguardare sia l'organizzazione complessiva della rete scolastica, sia interventi parziali.
6. I piani di cui al comma 5 sono trasmessi da Province e Comuni alla Regione. Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento, la Regione, sentito il parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 49, può esprimere rilievi in ordine alla coerenza con quanto previsto al comma 1. In assenza di rilievi, le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico. Le procedure attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c).
7. L'istituzione di indirizzi scolastici e formativi che, per la natura specialistica o rara, assumono valenza sovraprovinciale, è attuata nei piani provinciali previa intesa con la Regione, che acquisisce a tal fine il parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 49.
8. Con le medesime procedure di cui al comma 7, le Province istituiscono i Centri territoriali per l'educazione degli adulti, compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.
9. Le Province individuano, sentite le Conferenze provinciali di coordinamento di cui all'articolo 46 e le Commissioni di concertazione di cui all'articolo 52, gli ambiti territoriali al fine del miglioramento dell'offerta formativa, caratterizzati dal riconoscimento delle identità locali e dalla stabile interazione di fattori sociali, culturali ed economici. Al fine di garantire la disponibilità di una rete di servizi, gli ambiti devono essere definiti in relazione all'ampiezza territoriale ed alla popolazione di riferimento, nonché in base a criteri di compatibilità e di ottimizzazione delle risorse.
10. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle Province e dai Comuni, singoli o associati, attivando processi di collaborazione istituzionale, di concertazione con le parti sociali e di partecipazione dei soggetti interessati.
11. Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovracomunale, le Province esercitano funzioni di coordinamento nell'ambito della programmazione territoriale.
Art. 46
Conferenze provinciali di coordinamento
1. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati, nonché i soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre province interessate. Le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.
2. La Conferenza ha funzioni di proposta per le tematiche inerenti la programmazione dell'offerta formativa e può rappresentare la sede per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale, elaborati dai soggetti del sistema formativo.
3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di cui all'articolo 45, alla definizione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa ed alla istituzione dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui all'articolo 45, comma 8.
4. Le modalità di organizzazione dei lavori, che possono svolgersi per ambiti territoriali o per materie, anche in apposite commissioni, sono disciplinate dalla Conferenza con proprio regolamento.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

Espandi Indice