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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

Capo III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 17(2)
Finalità
1. La Regione e gli enti locali perseguono la generalizzazione della scuola dell'infanzia di durata triennale, in particolare della scuola pubblica, quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 2. La Regione sostiene tale finalità anche tramite mezzi propri, aggiuntivi a quelli statali, destinati in particolare all'estensione dell'offerta scolastica e alla sua qualificazione, per promuovere le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento dei bambini e per assicurare un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative.
2. La scuola dell'infanzia concorre all'educazione e allo sviluppo del bambino nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose. A tal fine, le famiglie devono essere coinvolte nell'elaborazione, nell'attuazione e nella verifica del progetto educativo, anche attraverso la loro partecipazione agli organismi rappresentativi.
Art. 18
Continuità dei percorsi educativi e di istruzione
1. Ferma restando la normativa regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia, la Regione e gli enti locali valorizzano gli aspetti educativi e di cura di tali servizi, anche tramite il collegamento con la scuola dell'infanzia.
2. In tale ambito, la Regione sostiene progetti per la continuità educativa ed il raccordo fra i servizi educativi e la scuola dell'infanzia realizzati dai soggetti gestori e finalizzati al raggiungimento degli standard qualitativi e organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale.
3. La continuità educativa orizzontale tra le scuole dell'infanzia e verticale con i servizi educativi per la prima infanzia e con il primo ciclo dell'istruzione è volta a garantire il diritto dei bambini a percorsi che rispettino le fasi del loro sviluppo, specialmente nel momento dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
Art. 19
Qualificazione dell'offerta educativa
1. Fatti salvi gli orientamenti delle attività educative rientranti nelle norme generali sull'istruzione di competenza dello Stato, per sostenere l'innalzamento della qualità dell'offerta della scuola dell'infanzia, nonché l'innovazione pedagogico-didattica, la Regione definisce linee orientative di qualificazione, basate sulle ricerche, sulle esperienze e più in generale sul patrimonio culturale in ambito educativo espresso dal territorio e ne favorisce l'applicazione.
2. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione e gli enti locali sostengono l'adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico.
Sezione II
Sostegno al successo formativo e rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
Art. 20
Interventi a sostegno del successo formativo
1. Al fine di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione, di favorire il successo formativo e di contrastare l'abbandono scolastico, la Regione e gli enti locali intervengono mediante:
a) le azioni di valorizzazione e supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui agli articoli 21 e 22;
b) il sostegno a progetti delle istituzioni scolastiche autonome, volti ad incoraggiare ed a favorire il proseguimento degli studi nell'istruzione;
c) la promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali, sanitarie, culturali, giovanili del territorio, di cui all'articolo 23;
d) il sostegno a progetti per la continuità didattica di cui all'articolo 24;
e) l'arricchimento dell'offerta formativa di cui all'articolo 25;
f) il perseguimento dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale di cui alla sezione III.
Art. 21
Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
1. La Regione valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche, quale garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale, e trasferisce alle stesse ogni competenza propria in materia di curricoli didattici, individuando criteri e priorità sulla base dei processi di consultazione e concertazione di cui alla presente legge.
2. La Regione e gli enti locali sostengono l'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia volta a realizzare percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con le attitudini personali, rispettosi delle scelte delle famiglie, adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionali ed europee; sostengono altresì progetti volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi d'apprendimento e d'insegnamento.
3. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione e gli enti locali, d'intesa con la Direzione scolastica regionale, incentivano la costituzione di reti e di consorzi tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali.
4. Al fine di rafforzare la collaborazione fra le istituzioni, la Regione e gli enti locali favoriscono altresì la costituzione di organismi di rappresentanza delle istituzioni scolastiche che operano sul territorio.
Art. 22
Centri di servizio e di consulenza per le istituzioni scolastiche autonome
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 20, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l'amministrazione scolastica, anche attraverso specifici accordi, possono istituire i Centri di servizi e di consulenza (CSC) per le istituzioni scolastiche autonome.
2. I CSC si avvalgono, in forma integrata e realizzandone l'ottimizzazione, delle risorse professionali, strumentali e finanziarie, messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche, dall'amministrazione scolastica, dagli enti locali e dalla Regione, nonché da associazioni ed enti del privato sociale che operano per valorizzare e sostenere l'autonomia scolastica. Le funzioni dei CSC possono essere svolte da reti o consorzi di scuole, nonché da centri di documentazione educativa e di integrazione.
3. I CSC possono avere natura plurisettoriale o specialistica ed offrono i propri servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche, oltre che della Regione, degli enti locali e dell'amministrazione scolastica. Essi operano nello specifico ambito territoriale individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento o per l'intero territorio regionale, a seconda della complessità e della specificità delle funzioni.
4. Ai fini della concessione di contributi regionali ai CSC, la Giunta regionale, previo parere della Conferenza di cui all'articolo 49, ne stabilisce standard minimi di funzionamento e di qualità.
Art. 23
Integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali e sanitarie
1. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura, prevenire il disagio giovanile, favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio sociale, nonché degli stranieri immigrati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali favoriscono le relazioni fra le istituzioni scolastiche autonome e le diverse risorse educative, formative, culturali, tecniche e professionali del territorio.
3. Al fine di consolidare l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, la Regione e gli enti locali promuovono, anche attraverso la realizzazione di specifici accordi con i soggetti interessati, azioni di coordinamento degli interventi e delle risorse, nonché di monitoraggio delle relative attività.
Art. 24
Interventi per la continuità didattica
1. La Regione e gli enti locali sostengono la continuità didattica fra i diversi ordini e gradi di scuola, attraverso l'incentivazione di azioni volte a rendere efficaci i rapporti in verticale e in orizzontale e di progettazione di percorsi didattici comuni a diversi gradi di scuole.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono altresì la diffusione degli istituti comprensivi in tutto il territorio regionale, anche sostenendo la sperimentazione e lo sviluppo di specifici modelli organizzativi, gestionali e didattici.
3. La Regione e gli enti locali sostengono progetti finalizzati ad assistere la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del ciclo secondario del sistema dell'istruzione, al fine di agevolare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e di evitare l'interruzione o la dispersione di un percorso scolastico già avviato.
Art. 25
Arricchimento dell'offerta formativa
1. Al fine di arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, espressa nei piani dell'offerta formativa dalle stesse elaborati, la Regione e gli enti locali sostengono, attraverso la concessione di finanziamenti, in particolare:
a) la realizzazione di integrazioni curricolari ed extra curricolari atte a personalizzare i percorsi e a corrispondere alle caratteristiche sociali, culturali, ambientali e produttive del territorio;
b) la progettualità innovativa e di eccellenza per il successo formativo di tutti gli studenti;
c) le iniziative finalizzate all'orientamento, svolte dalle istituzioni scolastiche autonome, anche in rapporto e in accordo con organismi di formazione professionale accreditati, nonché con istituzioni e realtà culturali, sociali e produttive;
d) l'estensione della cultura europea, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici, alla formazione dei docenti;
e) l'educazione alla cittadinanza, con particolare riferimento ai valori della legalità, alle sicurezze, alla tolleranza, all'intercultura;
f) la diffusione delle tecnologie informatiche per il miglioramento della didattica, per il collegamento degli utenti che vivono in zone disagiate o in montagna, anche al fine di ridurre il pendolarismo, e per una maggiore efficienza della gestione scolastica.
Sezione III
Integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale
Art. 26
Disposizioni generali
1. Nel quadro del sistema formativo, al fine di realizzare un positivo intreccio tra apprendimento teorico e applicazione concreta, tra sapere, saper fare, saper essere e sapersi relazionare, di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, nonché di consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Sito esterno (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli Enti previdenziali), la Regione e gli enti locali promuovono l'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti.
2. Tale integrazione rappresenta la base per il reciproco riconoscimento dei crediti e per reali possibilità di passaggio da un sistema all'altro al fine di favorire il completamento e l'arricchimento dei percorsi formativi per tutti. (2)
3. L'integrazione si realizza prioritariamente nell'obbligo formativo, nell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, anche post laurea, nell'educazione degli adulti.
4. Gli interventi integrati nel primo biennio della scuola secondaria superiore hanno lo scopo di rafforzare la capacità di orientamento e di scelta degli studenti, di presentare loro le tematiche del lavoro e delle professioni, di arricchire le competenze di base dei diversi indirizzi e piani di studio; nel successivo triennio hanno lo scopo di arricchire e specializzare i piani di studio, di consentire percorsi differenziati e personalizzati e di realizzare il collegamento tra offerta formativa e caratteristiche produttive, professionali, occupazionali dei territori, ivi compreso il contesto europeo.
5. I corsi di istruzione e formazione tecnica superiore si caratterizzano per la formale integrazione fra università, scuole medie superiori, organismi di formazione professionale accreditati ed imprese, tra loro associati anche in forma consortile, per la progettazione dell'offerta formativa sulla base di figure professionali i cui standard minimi sono definiti a livello nazionale e per l'ampio ricorso a periodi formativi in impresa.
6. La Regione, d'intesa con le università, promuove l'integrazione fra la formazione universitaria e la formazione professionale, attraverso il sostegno alla realizzazione di percorsi a forte caratterizzazione professionalizzante, con priorità ai corsi post laurea.
Art. 27
Biennio integrato nell'obbligo formativo
1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, per consentire agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado il consolidamento dei saperi di base necessari al proseguimento di qualunque percorso formativo ed una scelta consapevole fra l'istruzione e la formazione professionale, la Regione e le Province, anche sulla base di intese con l'amministrazione scolastica, sostengono le istituzioni scolastiche autonome che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 Sito esterno (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), partecipano ad accordi stipulati con gli organismi di formazione professionale accreditati per la definizione di curricoli biennali integrati e articolati in struttura modulare fra l'istruzione e la formazione professionale, destinati agli alunni che frequentano il primo e il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.
2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di un progetto formativo flessibile, anche personalizzato, caratterizzato da modalità didattiche innovative, che comprendono l'accoglienza, l'orientamento, lo svolgimento di tirocini e stages anche all'estero, lo svolgimento di moduli formativi curriculari in contesti lavorativi, l'utilizzo di laboratori specializzati, il ricorso a tecnologie avanzate. Il progetto formativo del biennio prevede altresì iniziative di recupero e di reinserimento, per l'adempimento dell'obbligo formativo, dei giovani che, per qualunque motivo, non portano a termine il percorso frequentato.
3. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i responsabili delle attività, le modalità di valutazione degli esiti, nonché del rilascio delle certificazioni, le risorse umane e finanziarie occorrenti.
4. I percorsi integrati hanno la caratteristica di consentire agli alunni che li scelgono di continuare ad assolvere l'obbligo formativo sia nell'istruzione che nella formazione professionale. A tal fine, gli accordi di cui al comma 1 recepiscono, enucleandone le parti fondamentali, il progetto didattico, definito d'intesa fra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale; tale progetto individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nell'istruzione e nella formazione professionale.
5. Al fine di rendere effettiva la possibilità di scelta al termine del primo e del secondo anno, i curricoli devono in ogni caso essere coerenti con l'indirizzo proprio della istituzione scolastica di riferimento e devono altresì contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività inerenti sia la formazione culturale generale, sia le aree professionali interessate.
6. Possono partecipare all'attuazione degli accordi di cui al presente articolo gli organismi di formazione professionale accreditati, selezionati con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), per lo svolgimento di progetti di durata almeno quadriennale.
7. Al fine di favorire la realizzazione e lo sviluppo del biennio integrato la Regione e le Province, nel primo quadriennio di attuazione, sostengono azioni di aggiornamento dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale impegnati nei bienni integrati.
8. Al termine del biennio, gli studenti scelgono se proseguire l'obbligo formativo, anche attraverso percorsi integrati, nell'istruzione, nella formazione professionale o nell'esercizio dell'apprendistato.
Sezione IV
Formazione professionale
Art. 28
Finalità
1. La formazione professionale è il servizio pubblico che predispone e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale. Tale servizio è ispirato ai criteri dell'occupabilità, intesa come concreta possibilità di inserimento lavorativo in esito alla formazione; dell'adattabilità, intesa come capacità delle imprese e dei lavoratori di adeguarsi a nuovi processi produttivi o a nuove attività lavorative; dell'imprenditorialità, intesa come capacità di attivazione e gestione autonoma di iniziative imprenditoriali.
2. La Regione e le Province, in collaborazione con le parti sociali, sostengono la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.
Art. 29
Tipologie
1. Le attività di formazione professionale si articolano nelle seguenti tipologie:
a) formazione iniziale, rivolta ai giovani per l'assolvimento dell'obbligo formativo; essa consiste in percorsi a valenza orientativa e professionalizzante che si concludono, di norma, con una qualifica utile per l'inserimento nel mercato del lavoro;
b) formazione iniziale per adulti, volta a favorire l'acquisizione di competenze di natura professionalizzante utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
c) formazione superiore, rivolta a coloro che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore; essa consiste in percorsi volti a fornire o ad arricchire competenze di natura professionalizzante che si concludono, di norma, con qualifiche di livello superiore rispetto alla formazione iniziale;
d) formazione continua, rivolta alle persone occupate con qualsiasi forma contrattuale ed anche in forma autonoma, per l'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi, nonché per favorire l'adattabilità del lavoratore;
e) formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali.
Art. 30
Accesso alla formazione professionale iniziale
1. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale definiti a livello nazionale, la Regione stabilisce i requisiti e l'età di accesso, anche differenziati, alla formazione professionale iniziale in relazione ai diversi profili formativi ed alle corrispondenti figure professionali.
2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando, almeno per un anno, la scuola secondaria di secondo grado.
3. Al fine di favorire il potenziamento dell'offerta formativa e di evitare fenomeni di dispersione la Regione e le Province finanziano prioritariamente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, percorsi di formazione professionale iniziale che si realizzano attraverso il biennio integrato e quelli che si realizzano in continuità con lo stesso.
Art. 31
Programmazione
1. La programmazione regionale risponde alle esigenze dell'innovazione ed ai fabbisogni professionali del territorio, la cui ricognizione è svolta anche da enti bilaterali.
2. La funzione di programmazione spetta alla Regione e alle Province ai sensi degli articoli 44 e 45.
3. La Regione orienta la propria programmazione verso la promozione di figure professionali innovative a sostegno dei processi di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione.
4. La Regione promuove il raccordo con i soggetti che, ai sensi della vigente legislazione gestiscono interventi di formazione continua, ed in particolare con i soggetti paritetici gestori dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001).
Art. 32
Standard formativi e certificazioni
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, approva:
a) gli standard formativi e organizzativi per le diverse tipologie della formazione professionale;
b) i profili formativi;
c) le qualifiche professionali;
d) i criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento, la certificazione e la registrazione delle competenze e per l'inserimento delle certificazioni nel repertorio di cui all'articolo 5;
e) i criteri e le modalità per la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di competenze;
f) i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 34;
g) i criteri per la gestione del finanziamento delle attività.
Art. 33

(già modificato comma 1 da art. 42 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28, poi lo stesso sostituito da art. 15 L.R. 23 luglio 2014 n. 20)

Accreditamento
1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione professionale o la produzione artistica o la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva in caso di organismi che intendano svolgere attività formative esclusivamente nell'ambito dello spettacolo.
2. L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali. Per lo svolgimento di attività inerenti l'obbligo formativo, sono previste norme specifiche di accreditamento.
4. La Giunta regionale approva ed aggiorna l'elenco degli organismi accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.
5. Le imprese e gli enti pubblici e privati, nonché le aziende pubbliche, che svolgono direttamente attività formative per i propri dipendenti e collaboratori non sono tenuti ad accreditarsi. Tali attività possono comunque beneficiare di finanziamenti pubblici.
Art. 34
Autorizzazione e riconoscimento delle attività
1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Provincia competente per territorio l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni. Detti autorizzazioni e riconoscimenti, definiti secondo quanto previsto all'articolo 32, comma 1, lettera f), sono rilasciati dalla Regione per le attività di cui all'articolo 44, comma 4.
2. I medesimi organismi di cui al comma 1 possono richiedere alla Regione l'inserimento di loro attività all'interno degli elenchi di cui all'articolo 14.
Art. 35
Qualificazione del sistema
1. Per il rafforzamento e la qualificazione del sistema della formazione professionale, la Regione, nell'ambito della propria programmazione, sostiene interventi:
a) di riorganizzazione e sviluppo degli organismi accreditati finalizzati al miglioramento didattico, gestionale e tecnologico;
b) di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle professionalità degli operatori;
c) di innovazione didattica e metodologica, finalizzata anche alla diffusione di modalità di apprendimento sostenute da tecnologie informatiche;
d) di miglioramento delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle condizioni di accessibilità ed alla manutenzione straordinaria di locali destinati alle attività formative.
Art. 36
Formazione degli apprendisti
1. La Regione e le Province, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostengono la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.
2. La Regione garantisce la qualità di tale formazione attraverso la definizione di standard qualitativi relativi ai contenuti e ai metodi didattici, che si differenziano a seconda del livello delle competenze in ingresso delle persone, con particolare attenzione alla formazione dei giovani che assolvono l'obbligo formativo nell'esercizio dell'apprendistato.
3. La Regione promuove la formazione dei tutor aziendali allo scopo di integrare e rendere complementari la formazione esterna e la formazione interna all'impresa.
Art. 37
Scuole regionali specializzate
1. La Regione può istituire scuole specializzate per specifici ambiti, strategici per l'economia o per la tutela del territorio, ovvero per l'elevata innovazione che caratterizza determinati profili professionali, al fine di garantire alti livelli di qualificazione, la ricerca e lo sviluppo di contenuti formativi, innovative metodologie didattiche, nonché di rendere disponibili strumentazioni specializzate. Dette scuole costituiscono poli specializzati, che si integrano con l'offerta formativa del territorio, e sono gestite dagli organismi di cui all'articolo 33, anche in rete fra di loro.
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo, di cui all'articolo 49, e la Commissione regionale tripartita, di cui all'articolo 51, approva un programma pluriennale di interventi formativi da realizzare attraverso scuole regionali specializzate e, sulla base di esso, seleziona i soggetti attuatori con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), disciplinandone i rapporti attraverso apposita convenzione poliennale.
Art. 38
Formazione nella pubblica amministrazione
1. La Regione e gli enti locali assumono la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.
2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi a promuovere il raccordo con gli enti locali e le loro associazioni, nonché con gli altri soggetti della pubblica amministrazione, privilegiano:
a) interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali il decentramento, la riorganizzazione delle funzioni, la semplificazione amministrativa e la flessibilità gestionale, la comunicazione ed il rapporto con i cittadini;
b) l'esercizio delle funzioni degli enti locali in maniera associata.
Art. 39

(aggiunti commi 3 bis. e 3 ter. da art. 25 L.R. 25 luglio 2013 n. 9)

Disposizioni finali
1. Sono attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati, le funzioni di gestione già ad essi delegate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 54 (Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale). Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e previa intesa con i Comuni interessati, si provvede al trasferimento delle risorse strumentali relative alle suddette funzioni, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni).
2. I beni immobili di proprietà della Regione, adibiti allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, sono assegnati in comodato ai Comuni interessati, previa intesa con gli stessi. Tali beni sono assegnati in uso dai Comuni agli organismi di formazione professionale accreditati.
3. La Regione, le Province e i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di formazione professionale accreditati, per l'esercizio delle proprie competenze in materia, per la realizzazione di progetti specifici, che prevedano anche l'utilizzo temporaneo di personale dipendente dai medesimi organismi.
3 bis. La Regione sostiene, previa approvazione dei piani annuali delle attività, gli enti bilaterali, rappresentativi a livello regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della formazione professionale e delle associazioni degli enti formativi, per attività finalizzate alla promozione e allo sviluppo della formazione professionale.
3 ter. La legge di bilancio autorizza annualmente il finanziamento da assegnare agli enti di cui al comma 3 bis.
Sezione V
Educazione degli adulti
Art. 40
Apprendimento per tutta la vita
1. La Regione e gli enti locali promuovono l'apprendimento delle persone per tutta la vita, quale strumento fondamentale per favorirne l'adattabilità alle trasformazioni dei saperi nella società della conoscenza, nonché per evitare l'obsolescenza delle competenze ed i rischi di emarginazione sociale.
2. L'apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio, nonché con il ricorso alla formazione a distanza ed alle tecnologie innovative.
Art. 41(2)
Educazione degli adulti
1. L'educazione degli adulti comprende l'insieme delle opportunità formative, formali e non formali, rivolte alle persone, aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti, di norma certificabili, e l'arricchimento del patrimonio culturale. Essa tende a favorire:
a) il rientro nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale;
b) la diffusione e l'estensione delle conoscenze;
c) l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale;
d) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini.
2. Le opportunità di educazione degli adulti sono offerte da enti locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, organismi di formazione professionale accreditati, università della terza età, associazioni ed in genere dai soggetti che erogano attività di educazione non formale agli adulti, anche attraverso la realizzazione di accordi, al fine di corrispondere alla domanda delle persone rilevata sul territorio.
3. La Regione e le Province sostengono iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai centri territoriali di cui all'articolo 42, comma 4.
Art. 42
Programmazione e attuazione degli interventi
1. La programmazione dell'offerta di educazione degli adulti compete alle Province, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 44 e secondo le modalità della programmazione territoriale di cui all'articolo 45.
2. La programmazione è elaborata sulla base della rilevazione delle esigenze compiuta dagli enti locali, in collaborazione con le parti sociali del territorio, con i soggetti operanti a livello locale nel campo dell'educazione non formale e con i Centri territoriali per l'educazione degli adulti.
3. La programmazione provinciale dell'offerta di educazione degli adulti tiene conto delle risorse messe a disposizione da tutti i soggetti istituzionali interessati e dagli altri soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, al fine di ottimizzarne l'utilizzo e di garantire il più ampio soddisfacimento della domanda.
4. La Regione e gli enti locali valorizzano i Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui all'articolo 45, comma 8, quali soggetti di riferimento per l'offerta di educazione per gli adulti e ne sostengono le attività, anche svolte in integrazione con gli organismi di formazione professionale accreditati.
Art. 43
Università della terza età
1. Nell'ambito dell'educazione degli adulti, la Regione e gli enti locali valorizzano le attività delle Università della terza età, comunque denominate, in considerazione della rilevanza che tali soggetti rivestono per l'offerta di educazione non formale, in risposta alla domanda emergente ed in espansione delle persone per l'acquisizione di conoscenze in campi vari e differenziati del sapere.
2. Per le finalità di cui al comma 1, competono alle Province le funzioni di promozione e sostegno delle attività di detti soggetti.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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