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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 53
Norme transitorie
1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni), della legge regionale n. 54 del 1995, dell' articolo 14 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 45 (Misure di politica regionale del lavoro) e della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), compresi quelli relativi a concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi regionali fino alla loro conclusione.
2. Gli atti di programmazione e di indirizzo, approvati ai sensi delle leggi regionali n. 19 del 1979 e 27 luglio 1998, n. 25 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego), mantengono efficacia fino alla scadenza prevista.
3. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro della soppressa Commissione regionale tripartita, prevista dall' articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio compete alla Commissione regionale tripartita di cui all'articolo 51. La Commissione regionale tripartita costituita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione di cui all'articolo 51.
4. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro del soppresso Comitato di coordinamento interistituzionale, previsto dall' articolo 7 della legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio compete al Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 50. Il Comitato di coordinamento interistituzionale costituito ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 50.
5. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro delle commissioni di concertazione previste dall'articolo 9, commi 4 e 5, della legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio competerà, quando istituite, alle commissioni di concertazione di cui all'articolo 52. Si applicano alle Province le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, della legge regionale n. 25 del 1998 fino alla nomina delle commissioni di cui all'articolo 52 della presente legge.
Art. 54
Modifiche di norme
1.
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le politiche del lavoro. Gli indirizzi individuano gli obiettivi, le priorità e le linee d'intervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie nonché i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalità previste per la loro approvazione. " .
2.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell'art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma triennali per le politiche del lavoro e piani annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti sociali e la partecipazione degli enti locali. " .
Art. 55
Abrogazioni
1.
2.
4.
Gli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 25 del 1998 sono abrogati.
5.
I commi 4 e 5 dell' articolo 9 della legge regionale n. 25 del 1998 sono abrogati.
6.
Gli articoli 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e 206 della legge regionale n. 3 del 1999 sono abrogati.
Art. 56
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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