LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME FINALI
Art. 20
Norme transitorie
1. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 4, comma 2, stabiliscono, sentito il parere delle associazioni del commercio, del turismo e dei servizi e delle associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale, i criteri ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede.
2. Fino alla definizione dei criteri di cui al comma 1 e comunque non oltre il termine previsto per la loro adozione si applicano, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i parametri numerici di cui all'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia), semprechè assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. I titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287 del 1991 , previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1 della presente legge senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.
4. Il titolare di autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) b) e d), della legge n. 287 del 1991 , per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in locali diversi o cedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.
5. Il requisito professionale di cui all'articolo 6, comma 2, è riconosciuto a coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino aver avanzato domanda di iscrizione al Registro degli esercenti il commercio (REC), purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione.
6. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino titolari da due anni di una autorizzazione comunale di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1994 per la somministrazione di pasti e bevande hanno diritto al rilascio dell'autorizzazione di pubblico esercizio, non trasferibile, purché in possesso dei requisiti prescritti e fatte salve eventuali limitazioni discendenti dalla normativa urbanistica o edilizia.
Art. 21
Norme finali
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione Emilia-Romagna la legge n. 287 del 1991 , fatti salvi l'articolo 4, comma 2, con riferimento alle autorizzazioni di cui all'articolo 8 della presente legge e l'articolo 9.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 152 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, Allegato 1 della Legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, Allegato 1 della Legge n. 50/1999 )), le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998 , i requisiti prescritti ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione sono quelli di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.
4. Il requisito consistente nell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge n. 426 del 1971 , richiamato dall'articolo 2 della legge n. 287 del 1991 , deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.