LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 15
(già sostituito comma 2 e soppressa lettera c) del comma 3 da art. 3 L.R. 21 maggio 2007 n. 6 , poi sostituito intero articolo da art. 55 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)
Decadenza, sospensione e revoca dei titoli abilitativi
1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8 decadono:
a) quando il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi oppure, nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio;
b) quando il titolare del titolo abilitativo non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3;
c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.
2. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8 possono essere sospesi quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.
3. Può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività e contestualmente la revoca del provvedimento di autorizzazione nei casi in cui questo sia previsto:
a) quando il titolare del titolo abilitativo non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse.