LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 17
(sostituito da art. 57 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)
Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge nonché ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001.