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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 20
Norme transitorie
1. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 4, comma 2, stabiliscono, sentito il parere delle associazioni del commercio, del turismo e dei servizi e delle associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale, i criteri ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede.
2. Fino alla definizione dei criteri di cui al comma 1 e comunque non oltre il termine previsto per la loro adozione si applicano, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i parametri numerici di cui all'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 Sito esterno (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia), semprechè assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. I titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287 del 1991 Sito esterno, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1 della presente legge senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.
4. Il titolare di autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) b) e d), della legge n. 287 del 1991 Sito esterno, per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in locali diversi o cedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.
5. Il requisito professionale di cui all'articolo 6, comma 2, è riconosciuto a coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino aver avanzato domanda di iscrizione al Registro degli esercenti il commercio (REC), purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione.
6. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino titolari da due anni di una autorizzazione comunale di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1994 per la somministrazione di pasti e bevande hanno diritto al rilascio dell'autorizzazione di pubblico esercizio, non trasferibile, purché in possesso dei requisiti prescritti e fatte salve eventuali limitazioni discendenti dalla normativa urbanistica o edilizia.

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