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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 7
Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.
3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.

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