LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
(sostituita rubrica, modificato comma 1 da art. 49 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)
Attività non soggette ad autorizzazione o a SCIA
1. Non sono soggette ad autorizzazioni, né a SCIA le attività disciplinate da questa legge svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.