LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 109 del 26 luglio 2003
Art. 21
Adesione della Regione Emilia-Romagna alla '' Fondazione Marco Biagi ''
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad aderire, in qualita' di '' partecipante istituzionale '' alla '' Fondazione Marco Biagi '' , con sede in Modena, che persegue finalita' di solidarieta' sociale e di impegno civile, culturale e politico, finalita' connesse con i principi dell'azione regionale definiti dall'articolo 47 dello Statuto.
2. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla '' Fondazione Marco Biagi '' .
3. Per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla '' Fondazione Marco Biagi '' , ai sensi del comma 1, e' disposta per l'esercizio 2003 un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo 70825 afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27510 '' Partecipazioni a societa' o istituzioni per lo sviluppo culturale '' .