LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003
Art. 15
Comuni
1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonchè delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale.
2. I Comuni esercitano le funzioni ed i compiti di cui al comma 1, assicurando e promuovendo il concorso dei soggetti del Terzo settore, dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'articolo 25, alla progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, valorizzando i servizi e gli interventi presenti sul territorio.
3. I Comuni, attraverso il Piano di zona, esercitano le funzioni di programmazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in coerenza con il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed in raccordo con la programmazione sanitaria.
4. Per la gestione dei servizi e delle attività previsti dalla presente legge, i Comuni possono avvalersi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.
5. I Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:
a) tutela dei minori, anche mediante la collaborazione con l'autorità giudiziaria competente;
b) assistenza sociale, già di competenza delle Province, secondo quanto previsto dal decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio- assistenziale, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1993, n. 67 );
c) autorizzazione e vigilanza su strutture e servizi socio- assistenziali e socio-sanitari, secondo quanto previsto agli articoli 35, 36 e 37;
d) accreditamento di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari secondo quanto previsto all'articolo 38;
e) concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale e dagli indirizzi di cui all'articolo 19, comma 3;
f) emergenza sociale di cui all'articolo 5, comma 5.
6. I Comuni definiscono i parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni previste all'articolo 2, comma 3 della legge n. 328 del 2000 , sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
7. I Comuni possono prevedere, ai sensi dell'articolo 9, agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura.
8. I Comuni concedono contributi per sostenere la mobilità delle persone anziane, disabili o in condizioni di inabilità.
9. I Comuni esercitano le funzioni ed i compiti loro conferiti nel rispetto dei principi e delle modalità di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n. 328 del 2000 , ed in particolare favoriscono l'accesso dei cittadini ai servizi ed agli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso gli sportelli sociali.
10. I Comuni concorrono alla programmazione regionale con le modalità previste dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 27.