LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003
Art. 35
Autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
1. Il funzionamento di servizi e strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che svolgono attività socio-assistenziali e socio-sanitarie è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione, al fine di garantire la necessaria funzionalità e sicurezza, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia, con particolare riguardo alla sicurezza e salute dei lavoratori. La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva quali servizi e strutture sono soggetti all'autorizzazione e quali sono soggetti alla comunicazione di avvio di attività.
2. Il Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva, acquisito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento delle strutture e dei servizi di cui al comma 1, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, tenuto conto del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente 'Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 '), nonchè le modalità di comunicazione di avvio di attività per i servizi e gli interventi non soggetti ad autorizzazione al funzionamento indicati all'articolo 37. Con il medesimo atto sono stabilite le modalità per rilasciare autorizzazioni per la gestione di servizi e strutture a carattere sperimentale. Tali autorizzazioni, in deroga ai requisiti minimi, sono subordinate alla presentazione di progetti innovativi che abbiano l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi.
3. La Giunta regionale disciplina il coordinamento delle procedure concernenti l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi con quelle concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, nonchè le modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati sulle strutture e sui servizi di cui al comma 1.
4. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sono attribuite ai Comuni che le esercitano anche avvalendosi dei servizi dell'Azienda unità sanitaria locale, al fine di costituire un apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con la direttiva di cui al comma 2. La Regione individua ed organizza azioni formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici.
5. Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare servizi, aprire, ampliare o trasformare strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, presenta domanda al Comune nel quale i servizi vengono erogati, oppure nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda è stabilito dalla Regione.
6. L'autorizzazione al funzionamento deve obbligatoriamente indicare: il soggetto gestore, la tipologia di servizio o struttura, la sua denominazione e, per le strutture, l'ubicazione e la capacità ricettiva massima autorizzata. Con la direttiva consiliare di cui al comma 2 possono essere individuati ulteriori elementi che l'autorizzazione al funzionamento deve indicare.