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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Art. 1
Oggetto della riforma
1. La presente legge, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 Sito esterno (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), detta norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Gli interventi ed i servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito denominato sistema integrato, sono volti a garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale, a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà economiche.
3. Gli interventi ed i servizi del sistema integrato comprendono:
a) prestazioni ed attività socio-assistenziali, finalizzate alla promozione sociale ed a sostenere, affiancare ed aiutare le persone e le famiglie attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi e di prestazioni economiche;
b) prestazioni ed attività socio-sanitarie, caratterizzate da percorsi assistenziali integrati per rispondere ai bisogni di salute delle persone che necessitano unitariamente di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali.
Art. 2
Principi della legge
1. La Regione e gli Enti locali, al pari dello Stato ed in attuazione degli articoli 3, 38 e 120 della Costituzione, garantiscono l'insieme dei diritti e delle opportunità volte allo sviluppo ed al benessere dei singoli e delle comunità, nonchè assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie.
2. Al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche, la Regione e gli Enti locali realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso dei soggetti della cooperazione sociale, dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Fondazioni, degli Enti di patronato e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno.
3. Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale ed opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti ed il sostegno della responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali. Per l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione Sito esterno, la Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione Sito esterno stessa.
4. La presente legge riconosce, promuove e sostiene:
a) la centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
b) il valore ed il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, attraverso il perseguimento della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;
c) la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali;
d) le iniziative di reciprocità e di auto aiuto delle persone e delle famiglie che svolgono compiti di cura;
e) l'autonomia e la vita indipendente, con particolare riferimento al sostegno alle scelte di permanenza al proprio domicilio delle persone in condizioni di non autosufficienza o con limitata autonomia;
f) il diritto all'educazione ed all'armonico sviluppo psico- fisico dei minori, nel rispetto del diritto alla partecipazione alle scelte che li riguardano.
Art. 3
Sistema integrato di interventi e servizi sociali
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito indicato come sistema integrato, si realizza secondo le seguenti finalità e principi:
a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
b) prevenzione, contrasto e rimozione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale, anche attraverso strategie attive e promozionali basate sulla formazione e sull'accesso al lavoro;
c) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
d) sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, anche attraverso la valorizzazione delle professioni sociali;
e) concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali e tra questi ed i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2;
f) integrazione delle politiche sociali con le altre politiche, in particolare con quelle sanitarie, educative, formative, del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative.
2. Il sistema integrato si realizza avvalendosi delle risorse, anche non finanziarie, della Regione, degli Enti locali e di tutti i soggetti di cui all'articolo 2 che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona.
3. Il sistema integrato garantisce sul territorio regionale i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni come definiti all'articolo 6.
Art. 4
Diritto alle prestazioni
1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, indipendentemente dalle condizioni economiche:
a) i cittadini italiani;
b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
c) gli stranieri, i minori stranieri ed i soggetti di cui agli articoli 18 e 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) , nonchè gli apolidi.
2. L'assistenza ai soggetti di cui al comma 1 è garantita dal Comune di residenza.
3. Il diritto agli interventi ed alle prestazioni si estende alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili. L'assistenza è garantita dal Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.
4. Il Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva le modalità di attribuzione degli oneri, anche economici, nel caso in cui la persona assistita sia residente in un Comune diverso da quello ove si svolge l'intervento socio- assistenziale o socio-sanitario, fermo restando che, di norma, agli effetti del presente articolo non è da considerarsi Comune di residenza quello nel quale la persona si trovi ricoverata in struttura socio assistenziale o socio sanitaria, nè il Comune ove il minore sia ospitato in affidamento familiare.

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