LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 46
Fondo sociale regionale
1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo sociale regionale.
2. Alla determinazione dell'entità del Fondo sociale regionale concorrono:
a) le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dalla legge n. 328 del 2000 ;
b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con legge di bilancio;
c) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali o socio-sanitari;
d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche sociali.