LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 28
Sistema informativo dei servizi sociali
1. La Regione e le Province istituiscono il sistema informativo dei servizi sociali nell'ambito del sistema informativo previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000
.

2. Il sistema informativo dei servizi sociali assicura la disponibilità dei dati significativi relativi allo stato dei servizi ed all'analisi dei bisogni. Il sistema informativo è finalizzato alla programmazione delle politiche sociali, ad un corretto utilizzo delle risorse, nonché alla promozione ed attivazione di progetti europei ed al coordinamento con le strutture sanitarie e formative e con le politiche del lavoro e dell'occupazione.
3. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti, nel rispetto delle previsioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675
(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), a fornire annualmente alla Regione ed alle Province i dati necessari al sistema.

4. La Regione e le Province sono autorizzate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996
, al trattamento, comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, dei dati raccolti da soggetti pubblici e privati.

5. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.