LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 34
Attività di formazione
1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per l'integrazione professionale, nonché per lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.
2. La Regione promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area socio-sanitaria, curando il raccordo dei percorsi formativi e tenendo conto delle esigenze di integrazione delle diverse professionalità.
3. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, assicurando il confronto con le rispettive rappresentanze.
4. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative di cui al comma 2 si applicano le norme previste dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e dall'articolo 205 della L.R. n. 3 del 1999, tenuto conto di quanto previsto dal Piano regionale.
5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono ed agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione ed aggiornamento.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.