LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 53
Modifiche alla L.R. 3 novembre 1988, n. 47
1.
Il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) è così sostituito:
"4. L'area di sosta deve in ogni caso essere classificata come zona omogenea D o F, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, ovvero essere ricondotta alle attrezzature e spazi collettivi di cui all'articolo A-24, comma 2, lettera b) dell'allegato alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). L'Amministrazione comunale potrà disciplinare, anche in aumento, gli spazi da destinare ai servizi igienici in generale, ai parcheggi, ecc. Qualora il Comune intenda adibire ad aree di sosta aree con diversa classificazione dovrà approvare apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 (Tutela e uso del territorio) e successive modifiche, con il rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti. " .
Art. 54
Modifiche alla L.R. 14 agosto 1989, n. 27
1.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli) è sostituita dalla seguente:
"d) mediante l'utilizzo del Fondo sociale regionale; " .
Art. 55
Modifiche alla L.R. 3 febbraio 1994, n. 5
1.
La rubrica dell'articolo 12 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti) è sostituita dalla seguente:
"Interventi socio- assistenziali rivolti agli anziani" .
2.
Al comma 3 dell'articolo 12 della L.R. n. 5 del 1994 le parole
"Gli interventi di cui al comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi socio- assistenziali" .
3.
Al comma 1 dell'articolo 14 della L.R. n. 5 del 1994 le parole
"e delle relative Unità di valutazione geriatrica."
sono sostituite dalle seguenti: "e degli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale." .
4.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della L.R. n. 5 del 1994, a decorrere dalla data di approvazione delle direttive in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso, di cui all'articolo 9, comma 6 della presente legge, è così sostituita:
"a) assicurare in collaborazione con i servizi del distretto la valutazione della situazione dell'anziano e l'accesso alla rete dei servizi, attivando per bisogni complessi lo strumento tecnico per la valutazione multidimensionale indicato dalle direttive regionali; "
6.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della L.R. n. 5 del 1994 è così sostituita:
"b) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e certificazioni dello strumento tecnico per la valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul territorio e delle opzioni del cittadino; " .
Art. 56
Modifiche alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7
1.
Il comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 ) è sostituito dal seguente:
Art. 57
Modifiche alla L.R. 12 maggio 1994, n. 19
1.
L'articolo 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 ) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie
1. La Regione promuove l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni con le attività sanitarie e socio-sanitarie di competenza delle Aziende unità sanitarie locali. I Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi in materia d'integrazione socio-sanitaria compresi nei Piani di zona previsti nella normativa regionale in materia di servizi sociali, in coerenza con le direttive regionali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie, i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze.
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio- assistenziali alle Aziende unità sanitarie locali, che le esercitano, di norma, in ambito distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992 .
3. Le Aziende unità sanitarie locali possono partecipare, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali, a forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari costituite dagli Enti locali, secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000 . Per le partecipazioni societarie si applicano le norme di cui all'articolo 51 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere). " .
2.
La rubrica dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 è sostituita dalla seguente:
"Conferenza territoriale sociale e sanitaria" .
5.
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 è sostituita dalla seguente:
"e) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale; ''.
6.
Al comma 3 dell'articolo 11 ed al comma 3 dell'articolo 19 della L.R. n. 19 del 1994 e successive modifiche, l'espressione
"Conferenze sanitarie territoriali"
è sostituita da"Conferenze territoriali sociali e sanitarie" .
Art. 58
Modifiche alla L.R. 20 dicembre 1994, n. 50
1.
Al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere), le parole
"le intese di programma"
sono sostituite da "gli accordi" .
Art. 59
Modifiche alla L.R. 25 giugno 1996, n. 21
1.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, della L.R. 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è così sostituita:
"b) propone i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui all'articolo 4; ".
2.
L'articolo 4 della L.R. n. 21 del 1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Contributi regionali
1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di contributi per:
a) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica di servizi rivolti ai giovani;
b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, su conforme proposta del Comitato di cui all'art. 3, criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1. " .
3.
Il comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 21 del 1996 è così sostituito:
"2. La Regione concorre alla realizzazione:
a) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera a), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'articolo 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4);
b) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera b), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 40 della L.R. n. 40 del 2001. ".
Art. 60
Modifiche alla L.R. 28 agosto 1997, n. 29
1.
Il comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 28 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) è così sostituito:
Art. 61
Modifiche alla L.R. 3 luglio 1998, n. 19
1.
All'articolo 8 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana) è aggiunto il seguente comma 5 bis:
Art. 62
Modifiche alla L.R. 12 ottobre 1998, n. 34
1.
Il titolo della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 , nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale) è così modificato:
"Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 "
.2.
Il comma 1 dell'articolo 1 della L.R. n. 34 del 1998 è così modificato:
"1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.R. 14 gennaio 1997 è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente legge. " .
3.
Il comma 3 dell'articolo 3 della L.R. n. 34 del 1998 è così sostituito:
"3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire, ampliare o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle tipologie previste al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 , ovvero esercitare le attività di assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, deve presentare domanda al Comune nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda è stabilito dalla Regione con deliberazione adottata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. " .
Art. 63
Modifiche alla L.R. 28 dicembre 1999, n. 40
1.
Il comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle città dei bambini e delle bambine) è sostituito dal seguente:
"3. La Regione persegue le finalità di cui al presente articolo, dell'articolo 3, lettera d) e dell'articolo 7 della Legge 285 del 1997 , favorendo la cooperazione con gli Enti locali, gli altri soggetti pubblici ed il Terzo settore. " .
2.
Il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. n. 40 del 1999 è così sostituito:
"2. La Regione realizza inoltre le seguenti azioni:
a) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale e la percezione;
b) promuove e sostiene il miglioramento della qualità ambientale delle città;
c) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;
d) sostiene i piani comunali di regolazione degli orari (PRO) caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di vita dei bambini e delle bambine;
e) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche ed operative e di una cultura della pianificazione e della progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;
f) promuove attività di formazione ed aggiornamento del personale degli Enti locali per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
g) promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in ambito regionale;
h) promuove scambi di informazioni tra gli Enti locali ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
i) promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunità;
l) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché sugli interventi previsti dalla presente legge;
m) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti che si caratterizzano per la loro particolare innovatività e trasversalità. " .
3.
L'articolo 4 della L.R. n. 40 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Progetti "Città amiche dei bambini e delle bambine"
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, gli Enti locali si dotano di progetti di intervento "Città amiche delle bambine e dei bambini", orientati al miglioramento della qualità di vita dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle città.
2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2 dell'art. 2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di realizzazione.
3. La Regione, per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, ed in particolare degli interventi indicati all'articolo 2, comma 2, punti a, b, c, d, concede contributi agli Enti locali sulla base dei criteri e delle modalità definite periodicamente dalla Giunta regionale. " .
4.
L'articolo 5 della L.R. n. 40 del 1999 è così sostituito:
"Art. 5
Coordinamento e monitoraggio delle azioni
1. La Giunta regionale assicura il coordinamento delle azioni previste dall'articolo 2.
2. La Giunta, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, effettua il monitoraggio delle attività, dei progetti e dei programmi scaturiti dall'applicazione della presente legge, in sintonia con quanto previsto in attuazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285 e relaziona annualmente alla competente commissione consiliare. " .
5.
All'articolo 6 della L.R. n. 40 del 1999 le parole
"dal comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni"
sono sostituite dalle seguenti "dalla L.R. 15 novembre 2001, n. 40" .
Art. 64
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
la L.R. 17 febbraio 1978, n. 10 (Attribuzione ai Comuni delle funzioni, dei beni e dei rapporti patrimoniali dei disciolti EE.CC.AA. ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle funzioni di organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza previste dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 );
b)
la L.R. 12 maggio 1978, n. 16 (Contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi, agli invalidi civili, agli invalidi di guerra e agli appartenenti alle categorie assimilate, nonché ai loro familiari a carico);
c)
la L.R. 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza);
e)
la L.R. 1 giugno 1992, n. 27 (Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche regionali ed infraregionale di assistenza e beneficenza).
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a)
gli articoli 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 20 della L.R. 8 aprile 1980, n. 25 (Prime norme di attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di assistenza sociale) ;
b)
i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 15, l'articolo 17-bis, il comma 4 dell'articolo 18 e l'articolo 19 della L.R. 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna);
c)
l'articolo 25 e le lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 28 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli);
d) è abrogato l'articolo 44 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione);
e)
l'articolo 4, i commi 1 e 2 dell'articolo 12, gli articoli 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti);
f)
l'articolo 22 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 ) e successive modifiche;
g)
gli articoli 45 e 47 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere);
h)
il comma 3 dell'articolo 1, il comma 5 dell'articolo 2, il comma 2 dell'articolo 3, le lettere c), d), e) del comma 1 dell'articolo 15, il comma 2 dell'articolo 16 della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 , nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale);
Art. 65
Decorrenza delle abrogazioni
1. L'abrogazione degli articoli 17 e 18 della L.R. n. 5 del 1994 ha effetto a decorrere dalla data di approvazione delle direttive di cui all'articolo 7, comma 5 della presente legge in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso.
2. L'abrogazione del comma 3 dell'articolo 21 della L.R. n. 5 del 1994 ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della direttiva di cui all'articolo 12, comma 5 inerente gli assegni di cura e le abrogazioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 e degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della stessa L.R. hanno effetto a decorrere dalla data di approvazione del primo Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
Art. 66
Norme transitorie
1. Fino all'approvazione della direttiva di cui all'articolo 35, comma 2, si applicano i requisiti e le disposizioni adottate in attuazione della L.R. n. 34 del 1998 in materia di strutture residenziali e semiresidenziali socio- assistenziali e sociosanitarie.
2. I Comuni e le Province, fino all'approvazione della disciplina in materia di trasformazione delle Istituzioni prevista al Titolo IV, esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse, rispettivamente, comunale o provinciale.
3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Ai procedimenti per la concessione di contributi in conto capitale di cui alla L.R. n. 2 del 1985 si applicano le disposizioni in materia di vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 48, comma 6.
4. La disciplina in materia di accreditamento di cui alla presente legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva prevista all'articolo 38, comma 3, con le modalità dalla stessa indicate.
5. Fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 328 del 2000 .
Art. 67
Norme transitorie in materia di funzioni socio-assistenziali già di competenza provinciale
1. Le Province trasmettono alla Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ricognizione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali utilizzate alla data di entrata in vigore della legge n. 328 del 2000 per l'esercizio delle funzioni di cui alla Legge 18 marzo 1993, n. 67 recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.
2. La Giunta regionale, sulla base di tali ricognizioni, disciplina con successivo atto le modalità di trasferimento agli Enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali sulla base dei seguenti criteri:
a) ripartizione delle risorse finanziarie sulla base della popolazione residente da zero a diciotto anni;
b) trasferimento delle risorse patrimoniali ai Comuni dove le stesse sono ubicate;
c) riduzione delle risorse finanziarie di cui alla lettera a) per i Comuni cui sono trasferite risorse patrimoniali;
d) trasferimento delle risorse umane in alternativa al trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a) sono trasferite agli Enti locali per tre esercizi finanziari consecutivi.
4. Fino alla approvazione dell'atto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 191, comma 3 della L.R. n. 3 del 1999.
Art. 68
Pareri obbligatori
1. Quando, per l'attuazione della presente legge, è prevista l'approvazione di atti da parte del Consiglio regionale, la Giunta, in sede di proposta, è tenuta ad assumere il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. Quando, per l'attuazione della presente legge, è prevista l'approvazione di atti da parte della Giunta regionale, questa provvede, assunto il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali e sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 69
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le Unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.