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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 24
Istituzioni già amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza
1. Le Istituzioni, già amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza (ECA), disciplinate dalla L.R. 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti Enti Comunali di assistenza) , qualora non siano in possesso dei requisiti per la trasformazione in Aziende e non provvedano a fondersi con altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attività, sono estinte.
2. Il patrimonio delle Istituzioni estinte è trasferito al Comune sede dell'Istituzione stessa, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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