LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE

Art. 22 - Principi e criteri per il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona
Art. 23Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione
Art. 24 - Istituzioni già amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza
Art. 25 - Azienda pubblica di servizi alla persona
Art. 26 - Patrimonio dell'Azienda
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13