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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2008 n. 14

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art 21
Abrogazione
1.
La legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38 (Norme per la valorizzazione del servizio civile) è abrogata.
Art. 22
Norme transitorie
1. I procedimenti in corso in attuazione della legge regionale n. 38 del 1999 sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalla medesima legge.
2. L'articolo 9, commi 4 e 5, trova applicazione anche nelle more dell'adozione degli strumenti di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 7, ed all'articolo 17, comma 4.
3. Fino alla costituzione dei Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1999.
4. Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, nel documento di programmazione triennale regionale e nei piani annuali attuativi del servizio civile regionale si applicano le previsioni contenute nella legge n. 230 del 1998 Sito esterno e nel decreto legislativo n. 77 del 2002 Sito esterno.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soggetti obiettori di coscienza fino alla sospensione dell'obbligo costituzionale di leva. Nel periodo di sospensione di tale obbligo la scelta dell'obiezione di coscienza agli eserciti, all'uso delle armi ed alla violenza continua ad essere tutelata ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.(1)
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un Fondo regionale per il servizio civile, articolato in appositi capitoli da allocarsi nelle competenti unità previsionali di base, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Al finanziamento del Fondo regionale per il servizio civile possono concorrere risorse statali e comunitarie.
3. Per le stesse finalità di spesa previste dalla presente legge possono direttamente provvedere le risorse degli Enti locali, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, degli altri Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale, nonché la quota parte del Fondo speciale regionale del volontariato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno (Legge quadro sul volontariato) che, in accordo con il Comitato di gestione, di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni), sia stato eventualmente vincolato a sostenere la progettualità nell'ambito del servizio civile a favore delle organizzazioni di volontariato.

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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