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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2008 n. 14

L.R. 30 giugno 2014 n. 8

Art. 19

(sostituita lett. l) comma 2 da art. 42 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Conferenza regionale sul servizio civile
1. La Regione convoca con cadenza triennale la Conferenza regionale sul servizio civile quale sede di confronto, valutazione ed approfondimento sui temi del servizio civile, anche ai fini di assumere elementi utili alla definizione del documento di programmazione triennale regionale.
2. Alla Conferenza possono partecipare:
a) gli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale;
b) gli Enti locali e loro forme associative;
c) le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
d) le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere;
e) le Organizzazioni sindacali;
f) gli organismi di Protezione civile;
g) le istituzioni scolastiche, gli organismi di formazione professionale accreditati, le Università degli studi;
h) gli enti dell'associazionismo giovanile;
i) gli enti gestori dei Centri servizi per il volontariato;
j) gli obiettori di coscienza ed i volontari in servizio civile e le loro associazioni;
k) i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile;
l) la struttura nazionale competente secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia di servizio civile e di obiezione di coscienza;
m) un rappresentante della competente Commissione consiliare;
n) i rappresentanti del Governo competenti per materia.

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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