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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE n. 156 del 21 ottobre 2003

Art. 1
Oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione, in attuazione delle finalità previste dall'articolo 2 dello Statuto regionale ed ispirandosi ai principi previsti dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 Sito esterno (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 Sito esterno (Istituzione del servizio civile nazionale) in materia di servizio civile, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione Sito esterno, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale. A questo scopo viene istituito il servizio civile regionale, così come definito e disciplinato nei successivi articoli.
2. La presente legge si conforma alle risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e del Parlamento Europeo in materia di obiezione di coscienza, servizio civile, corpi civili di pace, cooperazione internazionale ed assistenza umanitaria.

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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