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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE n. 156 del 21 ottobre 2003

Art. 22
Norme transitorie
1. I procedimenti in corso in attuazione della legge regionale n. 38 del 1999 sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalla medesima legge.
2. L'articolo 9, commi 4 e 5, trova applicazione anche nelle more dell'adozione degli strumenti di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 7, ed all'articolo 17, comma 4.
3. Fino alla costituzione dei Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1999.
4. Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, nel documento di programmazione triennale regionale e nei piani annuali attuativi del servizio civile regionale si applicano le previsioni contenute nella legge n. 230 del 1998 Sito esterno e nel decreto legislativo n. 77 del 2002 Sito esterno.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soggetti obiettori di coscienza fino alla sospensione dell'obbligo costituzionale di leva. Nel periodo di sospensione di tale obbligo la scelta dell'obiezione di coscienza agli eserciti, all'uso delle armi ed alla violenza continua ad essere tutelata ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.(1)

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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