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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE n. 156 del 21 ottobre 2003

Art. 5
Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza in materia di servizio civile regionale, ed in particolare:
a) predispone il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile;
b) cura la tenuta dell'Elenco regionale degli Enti di servizio civile, di cui all'articolo 8, nonché dell'Elenco dei responsabili del servizio civile dell'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 17, comma 4;
c) esamina ed approva i progetti di servizio civile;
d) cura la gestione della banca dati e coordina il sistema informativo, di cui all'articolo 13, per garantire la scelta del servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate;
e) svolge l'attività ispettiva e di vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge.
2. La Regione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale delle attività propositive e consultive della Consulta regionale per il servizio civile di cui all'articolo 20.
3. Le Province esercitano funzioni di raccordo dei bisogni del territorio e delle risorse del servizio civile, garantendo il rispetto dei criteri fissati dalla Regione, incentivando la costituzione degli organismi provinciali di coordinamento in rappresentanza degli Enti di servizio civile.
4. I Comuni esercitano la funzione di tutelare la scelta dei giovani del servizio civile volontario e dell'obiezione di coscienza, secondo le modalità di cui all'articolo 12, anche nel periodo di sospensione dell'obbligo costituzionale di leva.(1)

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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