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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2008 n. 14

L.R. 30 giugno 2014 n. 8

Art. 17
Formazione ed aggiornamento dei responsabili di servizio civile
1. La Regione sostiene:
a) la formazione e l'aggiornamento dei responsabili di servizio civile, sulla base di programmi definiti nell'ambito del piano annuale attuativo regionale del servizio civile, in collaborazione con la struttura statale competente in materia di servizio civile ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, e sentita la Consulta regionale per il servizio civile;
b) la realizzazione d'iniziative di formazione ed aggiornamento dei responsabili del servizio civile, predisposte dagli Enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale, purché coerenti con gli standard formativi ed i programmi definiti nell'ambito del piano annuale attuativo regionale del servizio civile.
2. Nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento, i responsabili di servizio civile partecipano ad appositi corsi programmati dalla Regione all'interno degli interventi previsti dalla legge regionale n. 12 del 2003, nonché ad iniziative gestite direttamente dagli Enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale. Tali Enti, qualora utilizzino risorse del Fondo Sociale Europeo, devono sottostare alle norme dell'accreditamento, o avvalersi di enti accreditati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di formazione professionale
3. Al termine dei percorsi formativi di cui al comma 2, ai partecipanti viene rilasciata, previo superamento di un esame finale, certificazione di competenza, secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.
4. I responsabili del servizio civile cui viene rilasciata certificazione di competenza sono iscritti nell'Elenco dei responsabili del servizio civile dell'Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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