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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 febbraio 2008, n. 4

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 1
Istituzione dell'Unità sanitaria locale di Bologna e costituzione in Azienda
1. È istituita l'Unità sanitaria locale di Bologna, che comprende i comuni attualmente inclusi nelle Aziende Unità sanitarie locali di Bologna Nord, Bologna Sud e Bologna Città, ai sensi della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno) e successive modifiche, ad eccezione del Comune di Medicina, che entra a far parte della Azienda Unità sanitaria locale di Imola. L'Unità sanitaria locale di Bologna si costituisce in Azienda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno) e successive modifiche.
2. Il governo dell'Azienda si ispira ai principi della centralità della persona, della responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla salute della persona e delle comunità locali, della partecipazione degli Enti locali alla programmazione dell'attività ed alla verifica dei risultati di salute, della partecipazione degli utenti alla valutazione dei servizi, della partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni di tutela degli utenti dei servizi, della valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori e della economicità di gestione.
3. L'Azienda assicura, nell'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, il coordinamento e l'integrazione delle attività dei propri servizi con quelle degli altri soggetti accreditati, erogatori delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali.
4. L'atto aziendale assunto dal Direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno e successive modifiche, secondo gli indirizzi di cui alla legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, disciplina l'organizzazione interna dell'Azienda, tenendo conto della sua peculiare complessità.

Note del Redattore:

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera c) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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