CAPO II
PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica
a)
promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;
b)
sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e gli Enti locali, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali; le Province possono inoltre partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni e le Unioni di Comuni interessati;
c)
favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.
c bis)
promuove lo sviluppo di collaborazioni con i soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 e con i gruppi di vicinato attivo di cui all'articolo 17 septies, comma 5.
2.
Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:
a)
la realizzazione di sistemi informativi integrati
e di videosorveglianza sui fenomeni di criminalità, vittimizzazione, inciviltà e disordine urbano diffusi;
b)
la gestione integrata del controllo del territorio e degli interventi di emergenza nel campo sociale, sanitario, della mobilità e della sicurezza;
c)
la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;
d)
lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sui principi di polizia di comunità come definiti dagli articoli 2 bis e 11 bis e sul coinvolgimento dei cittadini.
e)
le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base politica, di genere, xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, il gioco d'azzardo, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;
f)
attività di formazione integrata rivolte agli
addetti delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.
3.
Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al presente articolo, il presidente della Regione convoca periodicamente e presiede una conferenza composta dai sindaci dei Comuni capoluogo
e dai presidenti delle Province, coadiuvati dai rispettivi comandanti dei corpi di polizia
locale
... Alla conferenza sono invitati, d'intesa con l'autorità di pubblica sicurezza che svolge funzioni di coordinamento per l'Emilia-Romagna, i componenti della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza istituita con decreto del Ministro dell'interno del 10 ottobre 2002.
Art. 4
Politiche e interventi regionali
1.
Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 la Regione:
a)
promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
b)
realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
c)
fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo
Interventi di rilievo locale
1.
La Regione concede contributi
alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012 per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 2, realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.
2.
La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla
legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della
l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della
legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della
l.r. 31 maggio 1993, n. 26))
che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.
3.
I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore all'ottanta per cento di dette spese, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale
....
Art. 6
Interventi di rilievo regionale
1.
La Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia per spese di investimento che per spese correnti
2.
La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso, o alla qualificazione dei corpi di polizia locale, caratterizzati da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti. Dei progetti relativi alla qualificazione dei corpi di polizia locale le amministrazioni locali interessate daranno informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3.
La Regione concede ai soggetti sottoscrittori delle intese di cui al comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ammesse, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano, l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati.
Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati"
1.
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati".
2.
La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:
a)
la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
b)
lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;
c)
la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.
3.
Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone
all'Assemblea legislativa una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla fondazione.
4.
La fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti non colposi commessi nel territorio regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. La fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L'intervento della fondazione è volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti compartecipe del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine la fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.
5.
Il presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.
6.
I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal presidente della Giunta regionale ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato.
7.
La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.
8.
La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. La Giunta regionale determina l'entità della partecipazione alla costituzione del fondo nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio.
9.
La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività. L'importo del contributo è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
Utilizzazione del volontariato
1.
L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dall'
articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ). Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, il rispetto dell'ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.
2.
I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:
a)
operino sulla base del coordinamento del comandante o del responsabile della polizia locale stessa o di altro addetto di detta polizia da esso individuato;
b)
non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
c)
abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione disciplinato dalla Giunta regionale;
d)
siano adeguatamente assicurati.
3.
Gli Enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato i cui aderenti svolgano attività di volontariato ai sensi del presente articolo. Dette associazioni non devono prevedere nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali. Le convenzioni definiscono l'ambito e le modalità di impiego dei volontari e le caratteristiche delle prestazioni volontarie, nonché gli obblighi a tutela della salute e della sicurezza dei volontari nello svolgimento delle attività secondo le disposizioni di cui all'
articolo 3, comma 12 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'
articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
4.
La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, su parere delle competenti Commissioni assembleari e del Consiglio delle Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari, definendo in particolare i contenuti delle convenzioni di cui al comma 3.
Referenti per la sicurezza - Street Tutor
1.
I gestori dei locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, possono utilizzare, anche su specifica richiesta dell'Ente locale competente al rilascio dell'autorizzazione, a fronte di motivate esigenze di mantenimento dell'ordinata e civile convivenza, gli addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi.
2.
L'attività di cui al comma 1 è qualificata come attività di Street Tutor ed è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale e all'aver frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio delle attività di Street Tutor gli addetti cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.
3.
La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniforme ed efficace applicazione della presente disposizione sul territorio regionale, approva, su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le associazioni di categoria regionali più rappresentative dei gestori di locali ed organizzatori di eventi, le direttive per gli Enti locali relative alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività di Street Tutor. Le disposizioni e le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge n. 94 del 2009 si applicano anche alle attività di Street Tutor di cui al presente articolo.
Istituti di vigilanza privata
1.
Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, particolarmente per quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli Enti locali ad integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che essi:
a)
svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o nazionale;
b)
operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad altro
addetto di detta polizia da esso individuato.
2.
La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva,
su parere del Consiglio delle Autonomie locali, direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di istituti di vigilanza privata ad integrazione delle funzioni di vigilanza della polizia locale.