LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 190 del 18 dicembre 2003
Art. 10
Piani di emergenza
1. Il gestore tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 334 del 1999 .
2. La Provincia, sentita l'ARPA e l'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, predispone, sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999 , nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica, ove disponibili, appositi piani di emergenza esterni per gli stabilimenti per cui il gestore è tenuto a trasmettere il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 , al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti. (1)
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.