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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 190 del 18 dicembre 2003

Art. 13
Norme di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12, sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3.b del decreto ministeriale 9 maggio 2001.
2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il Comitato tecnico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente legge o, fino alla sua costituzione, il Comitato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno, esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi.
3. Per gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività, qualora il parere non sia allegato alla denuncia di inizio attività, esso è acquisito d'ufficio secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).
4. Non sono soggetti al parere di cui al comma 2 i seguenti interventi edilizi:
a) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia, che non comportino un aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili degli edifici;
b) manufatti per l'eliminazione delle barriere architettoniche
c) impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;
d) recinzioni, muri di cinta, cancellate, tralicci con esclusione delle linee elettriche;
e) pensiline, bacheche, cartelloni e altre strutture per l'esposizione di mezzi pubblicitari.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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