LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 190 del 18 dicembre 2003
Art. 14
Catasto degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale, è istituito il Catasto regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con sede presso l'ARPA, consultabile dai cittadini.
2. A tal fine le Province inviano all'ARPA le informazioni relative agli impianti soggetti alla notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 e agli impianti soggetti al rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.
3. Il Catasto regionale è accessibile agli Enti locali e consultabile dai cittadini.
4. Sulla base delle informazioni contenute nel Catasto, la Regione provvede ad adempiere agli obblighi informativi previsti all'articolo 15 del decreto legislativo n. 334 del 1999 .
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.