Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 190 del 18 dicembre 2003

INDICE

Espandere area cap1 CAPO I - Finalità, ambito di applicazione, funzioni
Chiudere area cap2 CAPO II - Norme sul procedimento amministrativo
Art. 4 - Comitato tecnico di valutazione dei rischi
Art. 5 - Procedimento istruttorio
Art. 6 - Adempimenti dei gestori soggetti a notifica
Art. 7 - Effetto domino
Art. 8 - Misure di semplificazione
Art. 9 - Certificazioni di qualità
Espandere area cap3 CAPO III - Norme di pianificazione e di salvaguardia
Espandere area cap4 CAPO IV - Norme finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
CAPO I
Finalità, ambito di applicazione, funzioni
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nell'istruttoria tecnica al fine di realizzare una migliore gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente, in attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Sito esterno (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
2. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno salvo quelli previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno comprese, in particolare, le definizioni di cui all'articolo 3.
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.
2. Per le finalità di cui al comma 1:
a) la Giunta regionale emana direttive alle Province, sentita la Commissione consiliare competente e, nel rispetto delle norme tecniche statali, specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali;
b) l'Amministrazione regionale coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti
Art. 3
Funzioni delle Province
1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno) competono alle Province.
2. Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.
3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza sono esercitate con il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno.
CAPO II
Norme sul procedimento amministrativo
Art. 4
Comitato tecnico di valutazione dei rischi
1. La Provincia per la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno, si avvale di un Comitato tecnico di valutazione dei rischi costituito da:
a) il Direttore generale di ARPA (Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna), previsto dall'articolo 9 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) o suo delegato;
b) l'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
c) da un esperto in materia di ARPA;
d) da un esperto in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designato dalla competente Direzione generale della Regione;
e) da un esperto in materia del Dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS) designato dall'Istituto stesso.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è integrato da un rappresentante del Comune, uno della Provincia, uno dell'ARPA e uno dell'Azienda Usl territorialmente competenti, nonché dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti mediante convenzione. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.
3. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato dal Dirigente regionale competente in materia di ambiente ed è presieduto dal Direttore generale di ARPA. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei presenti ed il suo parere è vincolante. La sede del Comitato è definita dalla Regione.
Art. 5
Procedimento istruttorio
1. La Provincia, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 4, effettuate le valutazioni di competenza, ivi compresa la valutazione della compatibilità dell'impianto, provvede a:
a) emanare l'atto che conclude l'istruttoria del rapporto di sicurezza;
b) rilasciare il nulla-osta di fattibilità e ad adottare gli altri provvedimenti autorizzatori previsti dalla legislazione vigente, nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.
2. La valutazione positiva del rapporto di sicurezza effettuata dalla Provincia abilita all'esercizio dell'attività.
3. Le spese per l'istruttoria ed i controlli relativi alle procedure previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono determinate con le modalità previste dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno. Con direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, sono indicati i criteri per l'assegnazione di dette somme.
Art. 6
Adempimenti dei gestori soggetti a notifica
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno predispone una scheda tecnica, da inviare alla Provincia, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione.
Art. 7
Effetto domino
1. Nel caso di aree interprovinciali la Provincia nel cui territorio è situato l'impianto, previa acquisizione dell'intesa dell'altra Provincia coinvolta, effettua gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.
Art. 8
Misure di semplificazione
1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i progetti siano altresì sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), il procedimento di VIA comprende il nulla-osta di fattibilità previsto dal decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.
2. Con direttiva della Regione sono definite, ai fini dell'esercizio unitario delle funzioni, le modalità per il coordinamento e raccordo dei soggetti che provvedono all'istruttoria tecnica prevista dalla presente legge ed a quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 Sito esterno (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi).
Art. 9
Certificazioni di qualità
1. Alla notifica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno possono essere allegate le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza, anche nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo all'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, nonché secondo la norma ISO 14001.
2. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1836/93, delle norme vigenti in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale e di qualunque altra normativa in materia ambientale e di sicurezza, contengano i dati richiesti dalla presente legge, le medesime possono essere utilizzate ai fini della presentazione della notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno e del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.
CAPO III
Norme di pianificazione e di salvaguardia
Art. 10
Piani di emergenza
1. Il gestore tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.
2. La Provincia, sentita l'ARPA e l'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, predispone, sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica, ove disponibili, appositi piani di emergenza esterni per gli stabilimenti per cui il gestore è tenuto a trasmettere il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti. (1)
Art. 11
Consultazione della popolazione
1. La popolazione è consultata nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno. Qualora se ne ravvisi la necessità può essere convocata una conferenza di servizi ai sensi del citato articolo.
Art. 12
Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo i criteri di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), introdotto dalla presente legge, sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a norma dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno. L'adeguamento dei piani è compiuto secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.
2. In attesa dell'adeguamento del PTCP, le Province possono adottare un atto provvisorio di individuazione delle aree di danno.
3. I Comuni possono provvedere all'individuazione delle aree di danno mediante un atto provvisorio in attesa dell'adeguamento del piano urbanistico generale, qualora le aree non risultino già individuate dal PTCP o dall'atto di cui al comma 2.
4. Qualora, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Province ed i Comuni non abbiano provveduto ad individuare le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dei commi che precedono, la Regione procede con le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
5. Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2 e 3, sono adottati in conformità ai criteri di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2001. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno può essere richiesto apposito parere al Comitato tecnico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente legge o, fino alla sua costituzione, al Comitato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.
Art. 13
Norme di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12, sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3.b del decreto ministeriale 9 maggio 2001.
2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il Comitato tecnico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente legge o, fino alla sua costituzione, il Comitato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno, esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi.
3. Per gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività, qualora il parere non sia allegato alla denuncia di inizio attività, esso è acquisito d'ufficio secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).
4. Non sono soggetti al parere di cui al comma 2 i seguenti interventi edilizi:
a) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia, che non comportino un aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili degli edifici;
b) manufatti per l'eliminazione delle barriere architettoniche
c) impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;
d) recinzioni, muri di cinta, cancellate, tralicci con esclusione delle linee elettriche;
e) pensiline, bacheche, cartelloni e altre strutture per l'esposizione di mezzi pubblicitari.
Art. 14
Catasto degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale, è istituito il Catasto regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con sede presso l'ARPA, consultabile dai cittadini.
2. A tal fine le Province inviano all'ARPA le informazioni relative agli impianti soggetti alla notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno e agli impianti soggetti al rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.
3. Il Catasto regionale è accessibile agli Enti locali e consultabile dai cittadini.
4. Sulla base delle informazioni contenute nel Catasto, la Regione provvede ad adempiere agli obblighi informativi previsti all'articolo 15 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.
Art. 15
Misure di controllo
1. La Provincia, d'intesa con l'ARPA, dispone un programma annuale di verifiche ispettive delle aziende a rischio di incidenti rilevanti, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.
2. L'ARPA provvede allo svolgimento dei controlli, avvalendosi delle competenze del Comitato tecnico di valutazione dei rischi.
3. In caso di inidoneità del sistema di gestione della sicurezza, la Provincia prescrive gli adempimenti necessari ed i tempi di adeguamento prevedendo in caso di inadempimento la sospensione dell'attività.
4. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa statale vigente e dall'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995.
CAPO IV
Norme finali
Art. 16
Sanzioni
1. La Provincia è competente ad irrogare ed introitare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.
Art. 17
1.
Alla lettera l), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole:
"connessi ad attività produttive"
sono sostituite con le parole:
"connesse all'utilizzo di sostanze pericolose"
, mentre le parole:
"disciplinate dalla L.R. 30 maggio 1991, n. 13"
sono sostituite con le parole:
"disciplinate dalla legge regionale attuativa del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Sito esterno (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)"
.
Art. 18
Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000 con disposizioni relative alla pianificazione delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Nella legge regionale n. 20 del 2000 dopo l'articolo A-3 dell'allegato "Contenuti della pianificazione", è aggiunto il seguente articolo A-3-bis:
"Art. A-3-bis
Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono:
a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Sito esterno (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
b) area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.
2. Il PTCP individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante). Gli elementi territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile.
3. Nell'ambito del processo di elaborazione del PTCP, le Province limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente rilevante collaborano all'individuazione delle aree di danno originate da detti stabilimenti ed estese al territorio oggetto del PTCP.
4. Sulla base dell'individuazione delle aree di danno, il PTCP determina l'insieme dei Comuni tenuti all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.
5. La pianificazione comunale aggiorna l'individuazione delle aree di danno operata dal PTCP e regolamenta gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree in conformità ai criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 e dalla pianificazione territoriale. Con l'intesa della Provincia e dei Comuni interessati, la regolamentazione può essere compiuta nell'ambito del PTCP.
6. L'obbligo di regolamentazione di cui al comma 5 vale per i seguenti Comuni:
a) i Comuni sul cui territorio è presente o in fase di realizzazione uno stabilimento a rischio di incidente rilevante;
b) i Comuni il cui territorio risulta interessato dall'area di danno di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante ubicato in altro Comune, sulla base della determinazione contenuta nel PTCP, ai sensi del comma 4, o sulla base della comunicazione fornita dal Comune di ubicazione dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, o sulla base di altre informazioni elaborate a norma degli articoli 6, 7, 8 e 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.
7. La regolamentazione di cui al comma 5 è compiuta nell'ambito dell'apposito elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR), di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 maggio 2001.".
Art. 19
Disciplina transitoria
1. L'istruttoria tecnica relativa ai procedimenti previsti dal decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è conclusa dai soggetti competenti secondo la disciplina previgente.
Art. 20
Abrogazione di norme
1.
È abrogata la legge regionale 30 maggio 1991, n. 13 (Disciplina delle competenze della Regione Emilia-Romagna in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del DPR n. 175 del 17 maggio 1988 Sito esterno).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

Espandi Indice