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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 marzo 2007 n. 4

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

CAPO II
Norme sul procedimento amministrativo
Art. 4

(prima modificati alinea e lett. b) del comma 1 e comma 2 da art. 25 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 5 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Comitato tecnico di valutazione dei rischi
1. Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:
a) il direttore generale di ARPAE, o suo delegato, due esperti in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di ARPAE e un rappresentante territorialmente competente di ARPAE;
b) il direttore regionale dei vigili del fuoco o suo delegato;
c) due esperti, uno in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed uno in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designati dalla competente direzione generale della Regione;
d) un esperto in materia designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
e) un rappresentante del Comune territorialmente competente;
f) un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
g) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.
2. Per ognuno dei componenti del Comitato è designato un membro supplente.
3. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti ed istituzioni pubbliche competenti. Qualora lo ritenga necessario, il Comitato può convocare il gestore alle proprie sedute.
4. Il Comitato è nominato dal dirigente regionale competente in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed è presieduto dal direttore generale di ARPAE. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei presenti e il suo parere è vincolante. Il regolamento interno del Comitato e la sua sede sono definiti dalla Regione. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.
Art. 5

(prima modificati alinea e lettere a e b del comma 1 e alinea del comma 2 da art. 26 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 6 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Norme procedimentali
1. ARPAE, acquisito il parere del Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ed effettuate le necessarie valutazioni, provvede a:
a) emanare l'atto che conclude il procedimento di valutazione della scheda tecnica o del rapporto di sicurezza;
b) rilasciare il nulla-osta di fattibilità relativo ai documenti di cui alla lettera a) o adottare gli altri atti di assenso previsti dalla legislazione vigente, nel caso di stabilimenti nuovi o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.
2. La valutazione positiva effettuata da ARPAE abilita all'esercizio dell'attività.
3. Le tariffe per l'istruttoria relative alle procedure previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono determinate con le modalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 105 del 2015. Con direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, sono indicati i criteri per l'assegnazione delle relative somme.
Art. 6

(prima modificato comma 1 e aggiunto comma 1bis da art. 27 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 7 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Adempimenti dei gestori soggetti a notifica
1. Il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore predispone e invia ad ARPAE una scheda tecnica, anche in formato elettronico, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione.
2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il gestore invia il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione, in formato elettronico, anche ad ARPAE.
3. Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore il gestore invia anche ad ARPAE la notifica e le comunicazioni relative a modifiche che potrebbero costituire aggravio di rischio, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
Art. 7
Effetto domino
1. La Regione esprime nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015:
a) l'accordo al fine dell'individuazione degli stabilimenti o gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e superiore per i quali esiste effetto domino, dandone comunicazione ai gestori interessati, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 105 del 2015;
b) l'accordo al fine dell'individuazione delle aree, tra quelle soggette ad effetto domino, caratterizzate da un'elevata concentrazione di stabilimenti, coordina tra questi stabilimenti lo scambio di informazioni e richiede in presenza di situazioni critiche nella gestione delle emergenze, o per il controllo dell'urbanizzazione o per l'informazione alla popolazione, la predisposizione da parte dei gestori interessati di uno studio di sicurezza integrato d'area, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 105 del 2015.
Art. 8
Misure di semplificazione
1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i progetti siano altresì sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), il procedimento di VIA comprende il nulla-osta di fattibilità previsto dal decreto legislativo n. 105 del 2015.
2. Con direttiva della Regione sono definite le modalità di raccordo tra i soggetti preposti alle attività ispettive ai sensi dell'articolo 11, comma 7, e dell'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo n. 105 del 2015.
Certificazioni di qualità
abrogato.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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