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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato06/03/2007
2. Testo Originale18/12/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2016

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 marzo 2007 n. 4

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

CAPO I
Finalità, ambito di applicazione, funzioni
Art. 1

(sostituito articolo da art. 2 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Finalità e ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nei procedimenti volti al loro esercizio al fine di realizzare una migliore gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente, in attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), nonché della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).
2. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 105 del 2015, fatti salvi i limiti e le esclusioni di cui allo stesso articolo.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 105 del 2015 comprese, in particolare, le definizioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.
Art. 2

(prima modificata lett. b del comma 2 da art. 23 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi modificate lett. a) e b) da art. 3 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Funzioni della Regione
1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.
2. Per le finalità di cui al comma 1:
a) la Giunta regionale emana direttive ..., sentita la Commissione consiliare competente e, nel rispetto delle norme tecniche statali, specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali;
b) l'Amministrazione regionale coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e adempiere agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105 del 2015.
Art. 3

(modificati commi 1 e 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 24 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 4 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose relative agli stabilimenti di soglia inferiore già di competenza della Regione e quelle conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate dalla Regione tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).
2. ARPAE esercita le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.
3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza e allo svolgimento delle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono esercitate a seguito del perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, ARPAE si avvale del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 105 del 2015, ARPAE si avvale del Comitato di cui all'articolo 10 dello stesso decreto.
5. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore, ARPAE può avvalersi del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore, ARPAE può avvalersi del Comitato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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