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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 20 del 12 febbraio 2010

Titolo III
ATTIVITÀ DI ALTRI SOGGETTI
Art. 18
Associazioni senza scopo di lucro
1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale sono autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. Tale previsione non si applica a membri di organi statutari delle associazioni, eletti entro il termine di cui sopra.
2. Le associazioni sono tenute ad inviare, alla Provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle singole iniziative previste; sono tenute, altresì, a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque prima dell'inizio dell'attività.
3. Le associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995 Sito esterno.
4. Nei programmi delle iniziative devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.
Art. 19
Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale
1. Gli enti, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 18, che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, appartenenti o iscritti, l'effettuazione di viaggi, possono promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.
2. Tali viaggi devono avere una durata non superiore a cinque giorni salvo una durata superiore in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze particolari di cui deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia, indicando la data di svolgimento, il numero preventivato di partecipanti, l'itinerario e i motivi del viaggio. In ogni caso non si possono effettuare gite, nell'anno solare, per un periodo complessivo superiore a cinquanta giorni.
3. Per tutte le iniziative di cui al comma 2, gli organismi organizzatori devono stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti agli iscritti dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995 Sito esterno.
Art. 20
Commercializzazione di servizi turistici
1. Non sono soggette alla specifica disciplina della presente legge le imprese fornitrici di singoli servizi turistici, la cui attività sia disciplinata dalle relative normative di settore.
2. I fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi e soggiorni, con particolare riguardo ai trasporti e alla ricettività, possono esercitare le attività di prenotazione e commercializzazione del proprio prodotto:
a) direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale;
b) mediante affidamento della gestione delle suddette attività ad un organismo associativo, consortile, cooperativo o societario, costituito dall'aggregazione di fornitori del singolo medesimo servizio turistico;
c) mediante affidamento della gestione di specifiche attività di prenotazione e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito contratto di concessione ad imprenditori abilitati allo svolgimento di tali attività.
3. Per i soggetti indicati al comma 2 è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate all'articolo 2.
4. I raggruppamenti di cui all'articolo 13, comma 6 della legge regionale n. 7 del 1998 possono esercitare l'attività di commercializzazione solo ed esclusivamente per la vendita integrata dei singoli servizi turistici forniti dalle imprese aderenti ai medesimi raggruppamenti nell'ambito dei progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della legge regionale n. 7 del 1998. L'esercizio di tale attività comporta l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995 Sito esterno. Per tali raggruppamenti è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate all'articolo 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano in tutti i casi in cui si configuri l'attività di commercializzazione di pacchetti turistici, così come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 111 del 1995 Sito esterno.
Art. 21
Servizi di prenotazione turistica negli IAT
1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di IAT, le Province competenti per territorio verificano la rispondenza dei servizi erogati dagli uffici di informazione e accoglienza turistica agli standard di qualità definiti con apposito atto della Giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni statali, ed agli eventuali standard integrativi che le Province stesse possono definire, in rapporto alle peculiarità dell'offerta e dei prodotti turistici del loro territorio.
2. L'attività relativa ai servizi di accoglienza e di informazione turistica, di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998, svolta presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica, riconosciuti IAT ai sensi del comma 1, può comprendere la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive dell'Emilia-Romagna. La presenza di questo servizio deve essere opportunamente segnalata all'esterno dell'edificio.
3. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive può essere effettuata, presso gli IAT di cui al comma 2, limitatamente al turismo in entrata in Emilia-Romagna, soltanto da agenzie di viaggio e turismo, secondo quanto previsto, per l'affidamento del servizio, dal comma 4.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono selezionati dal Comune o dalla Provincia competente per territorio a seguito di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi, nonché delle specifiche indicazioni da prevedersi nelle direttive applicative di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale n. 7 del 1998.
5. L'effettuazione dei servizi di prenotazione da parte di un'agenzia di viaggi e turismo non la esclude dall'eventuale affidamento dei servizi di cui all'articolo 14, comma 5 della legge regionale n. 7 del 1998.
6. La sola prenotazione del pernottamento in strutture ricettive può essere effettuata direttamente dal personale addetto agli IAT, di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 7 del 1998, esclusivamente a favore di turisti che accedono agli IAT, in forma di "last minute" e per strutture ricettive del territorio comunale di competenza.

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