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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

Art. 21
Servizi di prenotazione turistica negli IAT (1)
1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di IAT, le Province competenti per territorio verificano la rispondenza dei servizi erogati dagli uffici di informazione e accoglienza turistica agli standard di qualità definiti con apposito atto della Giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni statali, ed agli eventuali standard integrativi che le Province stesse possono definire, in rapporto alle peculiarità dell'offerta e dei prodotti turistici del loro territorio.
2. L'attività relativa ai servizi di accoglienza e di informazione turistica, di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998, svolta presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica, riconosciuti IAT ai sensi del comma 1, può comprendere la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive dell'Emilia-Romagna. La presenza di questo servizio deve essere opportunamente segnalata all'esterno dell'edificio.
3. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive può essere effettuata, presso gli IAT di cui al comma 2, limitatamente al turismo in entrata in Emilia-Romagna, soltanto da agenzie di viaggio e turismo, secondo quanto previsto, per l'affidamento del servizio, dal comma 4.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono selezionati dal Comune o dalla Provincia competente per territorio a seguito di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi, nonché delle specifiche indicazioni da prevedersi nelle direttive applicative di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale n. 7 del 1998.
5. L'effettuazione dei servizi di prenotazione da parte di un'agenzia di viaggi e turismo non la esclude dall'eventuale affidamento dei servizi di cui all'articolo 14, comma 5 della legge regionale n. 7 del 1998.
6. La sola prenotazione del pernottamento in strutture ricettive può essere effettuata direttamente dal personale addetto agli IAT, di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 7 del 1998, esclusivamente a favore di turisti che accedono agli IAT, in forma di "last minute" e per strutture ricettive del territorio comunale di competenza.

Note del Redattore:

(il riferimento all'art. 5 della L.R. 4 marzo 1998 n. 7 è da intendersi quale riferimento all'art. 5 della L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e i riferimenti all'art. 14 della L.R. 4 marzo 1998 n. 7 sono da intendersi quali riferimenti all'art. 13 della L.R. 25 marzo 2016, n. 4 come stabilito dall'art. 18 della stessa legge)

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