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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA "CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2008 n. 14

Lista documenti:
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INDICE

Art. 1 - Partecipazione della Regione all'Associazione CAMINA
Art. 2 - Condizioni per la partecipazione
Art. 3 - Quota associativa, programmi e contributi
Art. 4 - Coordinamento delle attività
Art. 5 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Partecipazione della Regione all'Associazione CAMINA
1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità della vita nei contesti urbani ed extraurbani anche attraverso la promozione di città sostenibili per i bambini e i ragazzi, ed in continuità con gli obiettivi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle città dei bambini e delle bambine) e successive modifiche, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione nazionale italiana "Città Amiche dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CAMINA)".
2. La Regione riconosce che il perseguimento delle finalità indicate al comma 1 avvenga attraverso la necessaria integrazione delle politiche e degli interventi di settore, con particolare riferimento alle politiche sociali e sanitarie, del tempo libero e culturali, di pianificazione e programmazione territoriale, alla mobilità e sviluppo sostenibile, alla scuola.
3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
a) diffondere la cultura e la conoscenza dei diritti dei soggetti in età evolutiva;
b) promuovere il miglioramento della qualità ambientale delle città e del territorio extraurbano;
c) incentivare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita civile;
d) promuovere azioni tese a costruire forme di scambio e di confronto di esperienze di partecipazione con la comunità più ampia e le diverse realtà locali, nazionali ed internazionali.
Art. 2
Condizioni per la partecipazione
1. La partecipazione della Regione a CAMINA è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
c) che lo statuto preveda la partecipazione di altre Regioni, Enti locali, associazioni ed altri soggetti pubblici e privati le cui finalità siano compatibili con quelle indicate ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione a CAMINA.
3. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.
Quota associativa, programmi e contributi
1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.
2. CAMINA presenta alla Giunta regionale programmi di attività nei settori di cui all'articolo 1, comma 2. La Giunta approva i programmi, concede i relativi contributi, stabilendone le modalità di erogazione. A tal fine la Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura finanziaria della quota associativa annuale, nonché dei contributi per la realizzazione delle attività programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
3. CAMINA è tenuta a presentare alla Giunta regionale i programmi di cui al comma 2, corredati dei relativi piani finanziari, nonché una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La Giunta trasmette la relazione alle competenti commissioni dell'Assemblea legislativa regionale. L'assessore all'infanzia e all'adolescenza informa le competenti commissioni dell'assemblea legislativa delle attività svolte da CAMINA.
Coordinamento delle attività
abrogato
Art. 5
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale associativa prevista dall'articolo 3, comma 1, la Regione fa fronte con le disponibilità del capitolo ordinario nella specifica unità previsionale di base inerente contributi ad enti ed istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione, nella parte spesa del bilancio regionale, nell'ambito dello stanziamento annualmente autorizzato dalla legge di bilancio.
2. Agli oneri derivanti da quanto previsto all'articolo 3, comma 2, la Regione fa fronte con le disponibilità dei capitoli ordinari delle specifiche unità previsionali di base relative alla parte spesa del bilancio regionale, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

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