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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 15

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DONNE DEL MEDITERRANEO, RETE DEL SUD EST EUROPEO (WOMEN OF MEDITERRANEAN, SOUTH EAST AND EAST EUROPEAN NETWORK-WOMEN)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 28 luglio 2004

Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
c) che lo statuto preveda la partecipazione di altre Regioni, enti locali, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, le cui finalità siano compatibili con quelle indicate all'articolo 1, comma 2.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all'associazione.
3. Il Presidente della Regione o una sua delegata, da individuarsi tra consigliere regionali o componenti della Giunta regionale, esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.

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