LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 15
(sostituito comma 1 da art. 11 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)
Aree attrezzate di sosta temporanea
1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Alla realizzazione e gestione di tali aree possono provvedere anche i privati. L'avvio dell'attività è intrapreso a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui l'area è ubicata e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, riguardante le strutture ricettive all'aria aperta.
2. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti.
3. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.
Note del Redattore:
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.