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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 febbraio 2010, n. 4

Art. 30
Validità
1. La classificazione ha validità a tempo indeterminato.
2. In caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il livello di classificazione ottenuto, il titolare e il gestore della struttura ricettiva presentano, entro novanta giorni dall'avvenuta modifica, una nuova dichiarazione all'ufficio comunale competente per la revisione del livello di classifica.
3. Qualora la carenza di requisiti, verificata anche a seguito di esposti o reclami, determini un livello dei servizi inferiore al minimo richiesto per l'esercizio dell'attività, il Comune assegna un termine per l'integrazione dei requisiti minimi, trascorso il quale ... impone il divieto di prosecuzione dell'attività.
4. Il Comune può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva non possieda i requisiti minimi per il livello di classificazione posseduto.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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