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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 febbraio 2010, n. 4

Art. 43
Disposizioni transitorie riguardanti le attività di bed & breakfast
1. Coloro che a seguito di denuncia d'inizio attività hanno intrapreso attività di bed & breakfast sulla base della legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "Bed and Breakfast") provvedono, entro sei mesi dall'abrogazione della legge stessa, ad effettuare una nuova denuncia d'inizio attività, conformemente a quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 10.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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