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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 febbraio 2010, n. 4

TITOLO VI
SANZIONI
Art. 36

(sostituiti commi 1,2,7,9; modificati commi 4,5; abrogato comma 3 da art. 25 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)

Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune
1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta o subentra nell'attività, senza aver presentato regolare dichiarazione di inizio attività, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.
2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente dichiarato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella dichiarazione di inizio attività in base alla natura della struttura gestita, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.
3. abrogato.
4. Chi a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi ... dichiarati in sede di dichiarazione d'inizio attività, quando ciò determini il venir meno dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività, non abbia provveduto ad effettuare la prescritta dichiarazione, è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture ricettive extralberghiere e da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta.
5. Chi dà in locazione per uso turistico unità abitative, in forma imprenditoriale, non indicate nella dichiarazione d'inizio attività o non comunicate al Comune nei termini previsti dall'articolo 21, comma 5 è soggetto ad una sanzione da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.
6. Chiunque interrompe l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al Comune, salvo casi accertati di forza maggiore, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.
7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore o quelli per cui sia stata data regolare comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo, o nel caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.
8. Chi non rispetta i limiti stabiliti all'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 6, commi 2,3 e 5 della presente legge è punito con una sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
9. Ogni altra violazione di quanto dichiarato in sede di dichiarazione di inizio attività o il mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.
10. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 sono punite con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00.
Art. 37

(abrogato comma 2 e modificato comma 3 da art. 26 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)

Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione
1. Chi non espone la targa di classificazione prescritta o ne espone una con dati non veritieri o comunque utilizza un livello di classifica superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00
2. abrogato.
3. Chi non dichiara nei tempi prescritti la modifica dei requisiti dichiarati in sede di dichiarazione d'inizio attività, quando ciò determini un livello di classifica inferiore a quello effettivo, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta.
Art. 38
Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi o sulle rilevazioni statistiche
1. Chi non effettua o effettua la comunicazione dei prezzi in maniera incompleta o contenente dati non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 300,00. Tale sanzione è applicata anche nel caso di mancato invio della comunicazione prevista all'articolo 21, comma 5.
2. Chiunque applica prezzi superiori a quelli denunciati è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 500,00.
3. La mancata esposizione o l'esposizione in modo non perfettamente visibile delle tabelle e dei cartellini dei prezzi è punita con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 200,00.
4. Chi espone tabelle o cartellini prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Provincia, compilati in modo incompleto o contenenti informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a quanto comunicato alla Provincia è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 250,00.
5. Chi pubblicizza con qualsiasi mezzo informazioni difformi o prezzi superiori a quelli dichiarati è punito con la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.
6. Chi non comunica alla Provincia, secondo le modalità disposte dall'ISTAT, i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti o li comunica scientemente errati o incompleti è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 Sito esterno (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400 Sito esterno).
7. La mancata comunicazione alla Provincia dei dati di cui all'articolo 12, comma 3 é punita con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00.
Art. 39
Sanzioni per altre violazioni
1. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dalla presente legge o dagli atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 400,00.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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