LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
TITOLO V
DISCIPLINA DEI PREZZI E RILEVAZIONI STATISTICHE
Art. 32
Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere comunicano alla Provincia territorialmente competente, anche in via telematica, secondo le indicazioni da essa fornite, i prezzi massimi dei servizi offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni stabilite dalle Province, le caratteristiche delle strutture nonché i periodi di apertura. La comunicazione è inviata entro il 1 ottobre di ogni anno con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. È consentita un'ulteriore comunicazione entro il 1 marzo dell'anno successivo per la variazione di prezzi in aumento che si intendono applicare a valere dal 1 giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1 ottobre hanno validità dal 1 dicembre successivo.
2. La Provincia trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture, anche per via telematica, all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); la Regione può richiedere la trasmissione delle dichiarazioni medesime secondo le modalità definite con atto del dirigente competente.
3. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la comunicazione dei prezzi è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività.
4. In caso di subentro nella gestione di strutture ricettive il titolare o il gestore subentrante trasmette alla Provincia una nuova comunicazione dei prezzi solo qualora intenda applicare prezzi superiori a quelli dichiarati dal precedente gestore.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare o pubblicizzare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
6. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati alla Provincia.
7. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli comunicati ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso.
8. Nel caso previsto dal comma 7 il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
9. I prezzi denunciati si intendono comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di quanto non espressamente escluso.
Art. 33
Pubblicità dei prezzi
1. I Prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, conformi a quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei prezzi, sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.
2. Il prezzo dei servizi di pernottamento è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, conformemente ai contenuti della tabella di cui al comma 1.
3. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 2, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati. Le unità abitative fisse rimangono soggette all'obbligo di cui al comma 2.
4. La Provincia predispone, sulla base delle indicazioni regionali, i modelli della tabella e cartellino prezzi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 34
Reclami per irregolare applicazione di prezzi
1. Gli ospiti delle strutture ricettive, cui siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nella prescritta tabella o superiori a quanto dichiarato nella dichiarazione dei prezzi o pubblicizzato in altre forme, possono presentare reclamo alla Provincia in cui la struttura è ubicata, fatta salva ogni ulteriore richiesta di natura civilistica.
2. Gli uffici IAT sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici provinciali di competenza.
3. La Provincia, in caso di accertata violazione, applica le sanzioni previste all'articolo 38.
Art. 35
(sostituito comma 2 da art. 24 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)
Banca dati regionale
1. I Comuni e le Province fanno pervenire alla Regione le informazioni per l'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture e tipologie ricettive con le modalità e i termini indicati da apposita delibera della Giunta regionale.
2. Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.